di Lucia Izzo - Assemblea condominiale "fantozziana" e tafferugli a colpi di spintoni degni di una commedia che, tuttavia, nella realtà è destinata a finire diritta nelle aule della giustizia penale, concludendosi addirittura con una condanna per lesioni a carico di uno dei protagonisti.
La tragicomica vicenda, dopo due grandi di giudizio, giunge innanzi alla Corte di Cassazione, quinta sezione penale, che con la sentenza n. 31633/2018 (qui sotto allegata) ha dichiarato inammissibile il ricorso del condomino che era stato condannato per lesioni colpose.
Nel dettaglio, il fatto oggetto del processo si era verificato durante un'assemblea condominiale, nel corso della quale era scaturito un diverbio tra l'imputato e una delle partecipanti.
La donna faceva per allontanarsi, ma veniva avvicinata da un altro condomino per convincerla a restare, ma questi, che si era frapposto tra i due litiganti, veniva strattonato dall'imputato stesso che lo spostò lateralmente per avvicinarsi alla donna e impedire che gli si venisse sbarrato il passo.
A causa del gesto dell'imputato, tuttavia, il terzo che si era intromesso aveva perso l'equilibrio ed era rovinato addosso alla donna che, cadendo a terra, aveva urtato contro un cordolo di marmo e si era procurata le lesioni di cui in rubrica.
Dopo due sentenze che hanno dichiarato il condomino "spintonatore" colpevole del reato di lesioni volontarie, poi derubricato in lesioni colpose, anche la Corte di Cassazione ritiene che non vi sia margine per modificare tale conclusione.
Infatti, appare priva di rilievo ai fini della ricostruzione dei fatti e della configurazione del delitto di lesioni colpose la questione sollevata dal ricorrente se l'uomo, caduto sulla persona offesa, fosse stato da lui spinto, spostato o strattonato.
Ciò che conta, per i giudici, è che il ricorrente, nell'intento di permettere a se stesso di avvicinarsi alla donna con cui stava litigando, avesse impresso sulla persona del partecipante una forza tale da fargli perdere l'equilibrio, farlo cadere addosso alla signora e provocare a sua volta la caduta di quest'ultima.
Assemblea "movimentata"? Condomino condannato per lesioni colpose
Certo, l'imputato non voleva provocare la caduta dell'uomo sulla vittima, ma il fatto che il terzo (strattonato o spintonato che fosse) a seguito del gesto potesse perdere l'equilibrio e rovinare addosso ad altre persone, con conseguenze potenzialmente lesive, rientrava all'evidenza nei canoni dell'ordinaria prevedibilità.
La Cassazione spiega che ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra condotta ed evento, il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento si riferisce non solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, ma anche a quello di un processo non completamente avulso dall'antecedente, e però caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
All'evidenza non può ravvisarsi alcuna portata interruttiva, nel senso appena indicato, con riguardo alla caduta di una persona addosso a un'altra che si trovi vicino, a causa di uno strattone o di una spinta.
Nei fatti, la sequenza causale è riducibile a una condotta materiale sicuramente caratterizzata da un'azione (esercizio di forza fisica nei riguardi di una persona) dalla quale è scaturito l'evento lesivo non voluto (la caduta di quest'ultima addosso ad altra persona rimasta ferita) ma, per quanto detto, non imprevedibile.
Trattasi di una sequenza causale che, pur nella sua peculiarità, risponde ai criteri di imputazione propri della causalità colposa. Corretta, quindi, appare la condanna dell'imputato e, conseguentemente, il rigetto della sua impugnazione.
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