Non è dostacolo alla proposizione del ricorso per ingiunzione la pendenza dinanzi allo stesso Tribunale di un giudizio ordinario avente ad oggetto la domanda di condanna per il medesimo titolo posto a fondamento del ricorso monitorio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 8327 dell11 giugno 2002) precisando che nel caso in cui si sia poi instaurato un giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica litispendenza essendo solo applicabile l'istituto della riunione dei procedimenti.