Lo Stato deve risarcire il proprietario di un immobile occupato abusivamente se non ha tutelato la proprietà e l'iniziativa privata

di Annamaria Villafrate - Una sentenza destinata a fare giurisprudenza quella del Tribunale di Roma n. 13719/2018, che condanna lo Stato e il Ministro dell'Interno a risarcire i danni a una società proprietaria di un immobile che, a causa della perdurante occupazione abusiva degli edifici acquistati, non ha potuto iniziare i lavori.

Secondo il giudice capitolino spetta agli organi di pubblica sicurezza usare la forza quando il privato da solo, nonostante abbia intrapreso le vie legali messe a disposizione dell'ordinamento, non riesca a rientrare nel possesso dell'immobile.

Nel caso di specie infatti le autorità non hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro penale. Il Tribunale di Roma ritiene che la tutela della proprietà privata e dell'iniziativa economica non sono alternative rispetto a quella dell'ordine pubblico, ma siano una sua manifestazione. Inoltre se è vero che i provvedimenti di sgombero possono turbare l'ordine pubblico nell'immediato è altrettanto vero che tollerare le occupazioni abusive può dare vita a situazioni di pericolo nel medio - lungo termine.

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La vicenda processuale

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Una Srl conviene in giudizio lo Stato Italiano, Roma Capitale e la Regione Lazio chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla "completa perdita del possesso determinata dall'abusiva occupazione cui da alcuni anni è soggetto il cespite in causa". La Società attrice aveva acquistato il complesso edilizio e completato le pratiche amministrativo burocratiche per la valorizzazione dell'area. Nel 2006 l'immobile veniva occupato, liberato dagli stessi occupanti in seguito a denuncia querela e occupato nuovamente, nonostante tutte le azioni tempestive messe in atto dalla società proprietaria, che a causa di questa occupazione non ha potuto neppure iniziare i lavori.

Stato e Ministro dell'Interno devono garantire sicurezza e libertà

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Dichiarata la carenza di legittimazione passiva di Roma capitale e della Regione Lazio, il Tribunale procede invece nei confronti:

  • dello Stato in quanto si lamenta la "carente attività di prevenzione e l'altrettanto carente attività di repressione delle occupazioni abusive di immobili (…) poiché non ha "utilizzato, o attuato, alcuno dei rimedi pur previsti dall'apparato normativo";
  • del Ministero dell'Interno in quanto "Ministero di Polizia (…) deputato a garantire le condizioni minime della civile convivenza ovvero principalmente a garantire la sicurezza e la libertà delle persone fisiche e giuridiche e l'integrità dei beni, siano essi pubblici o privati".

Del resto "In concreto l'utilizzazione della forza pubblica è riservata agli organi di Pubblica Sicurezza".

Il reato d'invasione è lesivo fino a che permane l'occupazione

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Il Tribunale di Roma nella motivazione precisa come"La Srl, pur evidenziando la mancata emissione del provvedimento contingibile d'urgenza previsto nell'art. 2 del TULPS, non ha lamentato il mancato rilascio di un titolo esecutivo che contenesse l'ordine di sgombero quanto piuttosto la mancata esecuzione del titolo costituito dal sequestro penale. La Srl ha lamentato la lesione, anche ad opera delle parti convenute, dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della proprietà e della iniziativa economica, incomprimibili nonostante la situazione abitativa emergenziale e le connesse problematiche di ordine pubblico. Vero è che i diritti soggettivi attorei sono stati immediatamente lesi dagli autori dell'occupazione abusiva ma è altrettanto vero che la mancata prevenzione dell'occupazione e la sua mancata repressione (sgombero) assumono una valenza pregiudizievole ugualmente diretta. Orbene il delitto ipotizzabile nella vicenda in esame, previsto nell'art. 633 del codice penale, continua a produrre gli effetti lesivi (civile e penale) sino a che l'occupazione permane e tanto significa che parallelamente perdura il dovere dell'intervento repressivo e ripristinatorio da parte dell'autorità pubblica. Ciò conferma la sussistenza della condotta omissiva delle Autorità Pubbliche convenute che non soltanto, in sede amministrativa, non hanno provveduto a disporre autonomamente il provvedimento di sgombero (e a eseguirlo) ma neppure hanno dato esecuzione al richiamato decreto di sequestro preventivo e ciò malgrado il favorevole parere espresso dal Comitato Provinciale per l'ordine e la Sicurezza Pubblica alla liberazione forzosa di altri immobili parimenti abusivamente occupati."

L'occupazione abusiva lede anche i diritti dei consociati

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Il Tribunale di Roma continua nella sua motivazione sostenendo che "E' indiscutibile che non possa procedersi sic et sempliciter all'esecuzione del provvedimento di sgombero (giudiziale o amministrativo) di un edificio occupato ma è ugualmente indiscutibile che la necessaria ponderazione delle ricadute sul piano della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico non possa consentire la fattuale caducazione del provvedimento stesso. Meno ancora è possibile giustificare la mancata esecuzione del sequestro penale invocando i limiti previsti negli articoli 41 e 42 della Costituzione. La previsione costituzionale dei limiti di diritti di proprietà e iniziativa privata significa che la legge può intervenire riducendo le facoltà dei titolari, non che l'Autorità possa, o debba, tollerare violazioni dei diritti stessi."

Secondo il Tribunale l'occupazione abusiva non lede solo la proprietà, ma anche l'interesse di tutti i consorziati a una convivenza pacifica e ordinata. La tutela della proprietà e dell'iniziativa privata non sono alternative alla tutela dell'ordine pubblico, ma ne rappresentano una sua manifestazione. Vero che gli sgomberi nel breve termine possano provocare turbamenti dell'ordine pubblico, ma è altrettanto vero che la tolleranza di occupazioni abusive può dare vita a situazioni di pericolo più gravi nel medio lungo periodo.

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Tribunale Roma sentenza n. 13719-2018

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