E' stata approvata la Legge n. 56 del 14.02.2006 (pubblicata in G.U. 01.03.2006) che apporta una modifica dell'art. 295 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.
Nel provvedimento è stata attribuita al presidente di corte d'assise (nei procedimenti devoluti alla competenza della medesima e in luogo dell'organo giudicante nella sua composizione collegiale) la competenza di adottare provvedimenti di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche per la ricerca del latitante.
La Legge ha così introdotto il comma 3-ter all'articolo 295 del codice di procedura penale.
Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante. (GU n. 50 del 1-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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LEGGE 14 febbraio 2006, n.56Modifica dell'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante. (GU n. 50 del 1-3-2006)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 295 del codice di procedura penale, dopo il comma 3-bis, e' aggiunto il seguente:
«3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2006
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli



