Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il conto di pagamento base, gratuito per redditi bassi e pensionati

di Lucia Izzo - È stato pubblicato il 19 maggio 2018 in Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 70 del 3 maggio 2018 (sotto allegato).


Si tratta del regolamento attuativo dei nuovi articoli 126-vicies semel, 126-vicies bis e 126-vicies quater del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo unico bancario), introdotti dal Decreto legislativo n. 37/2017, a sua volta attuativo della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.


Leggi anche: Banche: al via il conto base obbligatorio e senza spese


Il provvedimento, dunque, detta le regole riguardanti il c.d. "conto di base" introdotto dal menzionato d.lgs. n. 37/2017 il quale ha stabilito le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. debbano offrire ai consumatori un conto di pagamento con caratteristiche di base.


Al decreto del MEF, sentita la Banca d'Italia, è stato affidato il compito di stabilire una serie di parametri riguardanti il conto di base, ad esempio il canone annuo onnicomprensivo, il numero di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese il costo delle operazioni aggiuntive, le fasce di clientela socialmente svantaggiate, le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche e così via.

Conto base: le caratteristiche

Il decreto ministeriale, entrato in vigore il 20 giugno 2018, offre a una serie di risparmiatori privi di mezzi economici, ad esempio perché in difficoltà finanziarie, oppure giovani o pensionati, il diritto ad aprire un conto corrente con pagamento del solo canone annuale.

Al pagamento del canone si ricollega la possibilità di compiere gratuitamente una serie di operazioni bancarie che, normalmente, sono pagate dai risparmiatori. L'elenco rafforzato di operazioni, con il numero annuo di quelle garantite al pagamento del solo canone, sono espressamente indicate dall'apposito allegato A al provvedimento.

il d.m., infatti, chiarisce che il conto di base include, a fronte del solo pagamento di un canone annuale onnicomprensivo e senza addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura, il numero di operazioni annue stabilito nell'apposita tabella allegata per i servizi indicati, e le relative eventuali scritturazioni contabili.


Ad esempio, saranno inclusi nel canone 6 operazioni di prelievo annue di contante allo sportello, illimitati prelievi tramite ATM del prestatore di servizi di pagamento o del suo gruppo sul territorio nazionale e 12 annui se i prelievi ATM riguardano altri prestatori di servizi, 12 versamenti annui di contanti e assegni e così via.


Illimitate saranno anche le operazioni di addebito diretto SEPA, mentre per i pagamenti ricevuti tramite bonifico SEPA (compresi accredito stipendio e pensione) saranno ricomprese nel canone 36 operazioni annue, nonché 12 bonifici relativi a pagamenti ricorrenti e 6 bonifici se effettuati con addebito in conto.

Conto base gratis: i beneficiari

Il conto di base è offerto, senza spese ed esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai consumatori il cui ISEE in corso di validità sia inferiore a 11.600,00 euro. Il conto potrà essere cointestato solo ai componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l'ISEE.

Avranno, inoltre, diritto a chiedere l'apertura di un conto di base gratuito per una serie di tipologie di servizi indicati nell'ulteriore allegato B al decreto (ove è altresì indicato il numero di operazioni) gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all'importo lordo annuo di € 18.000.

Per quanto riguarda l'importo del canone annuo onnicomprensivo, il decreto precisa che dovrà essere ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria: ciò avviene quando risulti uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni e servizi elencate negli allegati.

Ancora, precisa il provvedimento, "il costo delle operazioni aggiuntive o delle operazioni in numero superiore si considera ragionevole e coerente con finalità di inclusione finanziaria quando risulta uguale o superiore ai costi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle operazioni stesse e non eccede in ogni caso l'importo mediano delle spese applicate nel semestre precedente ai consumatori dal medesimo prestatore di servizi di pagamento per l'effettuazione delle stesse operazioni e servizi".

D.M. 70/2018

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: