Le Sezioni Unite si pronunciano sui presupposti e sull'ambito di operatività del principio della compensatio lucri cum damno. Una panoramica del contrasto giurisprudenziale esistente e delle ultime decisioni della Cassazione

di Enrico Pattumelli - In questi ultimi anni il principio della compensatio lucri cum damno è divenuto oggetto di forti contrasti giurisprudenziali.

La compensatio lucri cum damno e i contrasti giurisprudenziali

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L'attualità della problematica è attestata dal susseguirsi di tre pronunce delle Sezioni Unite che afferiscono differenti applicazioni del medesimo principio di cui si discute.

Nello specifico, si tratta di:

- SU 12565/2018 inerente il rapporto tra risarcimento dei danni e indennità assicurativa;

- SU 12566/2018 inerente il rapporto tra risarcimento dei danni e indennità INAIL;

- SU 12567/2018 inerente il rapporto tra risarcimento dei danni e accompagnamento.

Ricostruiamo, quindi, l'istituto della compensatio lucri cum damno, esplicitando il contrasto giurisprudenziale creatosi e soffermandoci sulla relativa risoluzione operata dalle Sezioni Unite con l'enunciazione del principio di diritto.

L'analisi dell'argomento si concentra in particolare sulla pronuncia n. 12566/2018 delle Sezioni Unite.

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Il caso di specie

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Il conducente di un ciclomotore conveniva in giudizio il proprietario di un autocarro e la rispettiva compagnia assicuratrice, al fine di ottenere il risarcimento dei danni cagionati a seguito di un sinistro stradale.

La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, sosteneva che la responsabilità dell'incidente fosse da ricondurre esclusivamente in capo a parte attrice.

Intervenivano volontariamente nel processo anche la moglie e i genitori dell'attore, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali da loro patiti a seguito dell'incidente subito dal proprio congiunto nonché la prima, in qualità di proprietaria del ciclomotore, chiedeva altresì il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del mezzo.

Il giudizio di primo grado si concludeva con il riconoscimento di un concorso di colpa tra le parti e con la relativa liquidazione dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.

I convenuti proponevano appello avverso suddetta sentenza, ritenendo che il danno patrimoniale fosse stato liquidato in misura eccessiva.

Nello specifico, si riteneva che il giudice di prime cure non avesse tenuto conto e non avesse decurtato dalla quantificazione dei danni la rendita riconosciuta all'attore da parte dell'INAIL a fronte dell'invalidità permanente cagionata dallo stesso sinistro.

Il giudice di secondo grado accoglieva parzialmente l'appello, sostenendo che dalla quantificazione dei danni patrimoniali subiti dall'attore, dovesse essere sottratto il valore capitalizzato della rendita INAIL riconosciuta per il medesimo evento dannoso.

L'infortunato presentava ricorso in Cassazione e la Terza Sezione rimetteva gli atti al Primo Presidente per valutare l'assegnazione della questione alle Sezioni Unite.

La questione rimessa alle Sezioni Unite

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Accertato e quantificato il danno patrimoniale a seguito di un sinistro, si deve detrarre la rendita riconosciuta dall'Inail per l'inabilità permanente cagionata dallo stesso infortunio avvenuto durante il tragitto per recarsi sul posto di lavoro?

La soluzione a siffatta questione afferisce un tema ancor più generale: la teoria della compensatio lucri cum damno corrisponde ad un principio generale del nostro ordinamento oppure opera solamente per determinate fattispecie?

E, di conseguenza: nella liquidazione del danno, bisogna tener conto di tutti quei vantaggi che la vittima ha percepito a seguito del medesimo fatto illecito?

Su tale questione si registra un contrasto giurisprudenziale e ciò ha permesso, ai fini di una sua risoluzione, di sottoporla alle Sezioni Unite in modo da poter enunciare il principio di diritto e, conseguentemente, applicarlo ai casi concreti come quello di cui si discute.

La teoria della compensatio lucri cum damno

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La compensatio lucri cum damno è un principio del nostro ordinamento, la cui esistenza non è mai stata messa in discussione dalla giurisprudenza di legittimità.

Siffatta regola riguarda specificatamente la fase di liquidazione dei danni cagionati a seguito di un inadempimento o, più in generale, di un fatto illecito e rinviene il proprio fondamento nell'art. 1223 c.c..

La norma da ultimo citata prevede che il danno debba identificarsi nel danno emergente e nel lucro cessante, quali conseguenze immediate e dirette derivanti dal fatto illecito.

Siffatta disposizione, in ossequio alla regola della causalità giuridica, implica che l'accertamento dei danni deve tener conto anche degli eventuali vantaggi che possano discendere dallo stesso fatto illecito.

La tutela risarcitoria è volta a ripristinare lo status quo ante, a ricostituire la sfera patrimoniale del danneggiato antecedentemente al fatto illecito.

Il danno afferisce le conseguenze negative subite e il relativo risarcimento non può rappresentare un'occasione di arricchimento per lo stesso danneggiato.

Si tratterebbe di un arricchimento ingiustificato, non ammesso nel nostro ordinamento.

Da quanto appena esposto si desume, come logica conseguenza, che le poste attive derivanti da un fatto illecito devono essere considerate e decurtate dal quantum risarcibile.

Pacifica l'esistenza di siffatto principio, il dibattito giurisprudenziale afferisce l'esatta individuazione dei presupposti operativi e del relativo ambito di applicazione.

La giurisprudenza ha enunciato tre rigorosi presupposti che devono sussistere affinché possa operare la teoria di cui si discute.

1 - I danni ed i vantaggi devono derivare causalmente dal medesimo evento dannoso;

2 - Deve sussistere un danno, oggettivamente valutabile, da non identificarsi in una mera diminuzione patrimoniale;

3 - I danni e i vantaggi devono essere tra loro omogenei ossia devono avere la medesima natura giuridica e, dunque, derivare dal medesimo titolo.

Il contrasto giurisprudenziale sorge relativamente ai presupposti da ultimo citati, in particolare con riferimento all'unicità causale e alla derivazione dal medesimo titolo.

Ci si chiede se la teoria della compensatio possa trovare applicazione nel caso in cui sussistano due diversi soggetti tenuti ad adempiere differenti obbligazioni, queste ultime derivanti da titoli diversi.

Esemplificazione di quanto appena sostenuto si rinviene nelle ipotesi di sinistri stradali e di infortuni sul lavoro: vi è il danneggiante, obbligato a rispondere civilmente dei danni cagionati e un soggetto terzo che, per previsione di legge o per contratto, è tenuto a corrispondere un beneficio collaterale.

In queste situazioni la vittima gode di un sistema combinato di tutele: la tutela civilistica prevista in materia di responsabilità civile e la tutela previdenziale, quest'ultima di natura sociale e talvolta imposta direttamente dalla legge (si pensi alle ipotesi di assicurazione obbligatoria).

La questione rimessa alle Sezioni Unite afferisce solo le ipotesi in cui tali obbligazioni gravino in capo a soggetti differenti e non quando, seppur risultanti da titoli diversi, gravino sulla medesima persona.

L'ipotesi da ultimo descritta viene considerata dal Supremo Consesso, quale importante termine di paragone e di confronto per il caso di cui ci occupa.

Quando autore dell'illecito e soggetto tenuto a erogare prestazioni coincidono

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Qualora il soggetto tenuto a risarcire il danno cagionato sia il medesimo obbligato a corrispondere benefici sociali, opera la regola della decurtazione.

Sul punto, sia le Sezioni Unite (584/2008) sia l'Adunanza Plenaria (1/2018), hanno considerato quindi operante la teoria della compensatio.

Volendo richiamare le conclusioni cui è addivenuto il giudice amministrativo, l'operatività della teoria è necessaria ogni qualvolta vi sia un'unica condotta responsabile che faccia sorgere due obbligazioni in capo ad un medesimo soggetto, seppur derivanti da titoli diversi.

A fondamento di una tale decisione si considera:

· la regola della causalità giuridica che comporta la liquidazione del solo danno effettivamente patito;

· la funzione riparatoria e non punitiva della responsabilità contrattuale, che non ammette la possibilità di cumuli o di condanne ad importi superiori a quelli necessari per la reintegrazione;

· la finalità compensativa di entrambi i titoli, fonti delle diverse obbligazioni;

· la necessità di evitare complicazioni per il funzionamento del meccanismo della surrogazione.

L'ipotesi in cui siano obbligati ad adempiere due soggetti distinti

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Come anticipato, la questione sottoposta alle Sezioni Unite, afferisce l'operatività della teoria della compensatio nell'ipotesi in cui il danneggiato vanti due prestazioni da parte di due soggetti diversi, questi ultimi tenuti ad adempiere in virtù di titoli altrettanto differenti.

La pronuncia delle Sezioni Unite è richiesta a fronte del contrasto che si registra in giurisprudenza.

Il primo orientamento

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Secondo un primo e, fino ad adesso, prevalente orientamento, in tali situazioni non opererà la teoria della compensatio, si dovrà operare un cumulo delle prestazioni e non un diffalco.

In altri termini, il riconoscimento di una rendita da parte di un'assicurazione sociale non influisce e non deve essere decurtata dai danni liquidati e posti a carico del danneggiante.

Si ritiene che la compensatio operi solo quando vantaggio e pregiudizio, discendano in modo immediato e diretto dallo stesso fatto illecito; diversamente, essa dovrà escludersi quando, a seguito di un fatto illecito, a fronte di un titolo diverso ed indipendente, si prevedano dei benefici volti ad alleviare le conseguenze negative.

L'operatività del principio si deve escludere in quanto per i benefici previdenziali, il fatto illecito non costituisce la causa ma l'occasione della relativa erogazione.

Oltre quindi a non sussistere un'unicità causale, si rinvengono i titoli differenti quali fonti delle rispettive obbligazioni: da un lato il fatto illecito, dall'altro le norme di legge o il contratto. (Cass. 16163/2001; Cass. 15274/2006).

Il secondo orientamento

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Un secondo orientamento ritiene che, in virtù del principio indennitario, la rendita sociale debba essere decurtata dall'importo quantificato a titolo di risarcimento dei danni.

Occorre riportare brevemente le argomentazioni addotte a sostegno di tale indirizzo.

In primo luogo, si rileva che richiedere la medesima fonte tra lucro e danno, renderebbe inoperante la teoria della compensatio poiché è assai raro che un fatto illecito possa provocare contestualmente sia un vantaggio che un danno.

In secondo luogo, una rendita sociale corrisponde ad un valore patrimoniale già risarcito e che, se computato a favore del danneggiante, costituirebbe una duplicazione del danno.

Inoltre si sostiene che, negare l'operatività dell'istituto, abrogherebbe in via di fatto l'esercizio dell'azione surrogatoria che la legge talvolta riconosce in capo alle assicurazioni sociali per ottenere le relative somme, non potendosi costringere il danneggiante a pagare due volte.

L'orientamento maggioritario negherebbe il sistema di diffalco facendo leva su una concezione di causalità non più compatibile con quanto recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Ad oggi la causalità è intesa quale regolarità causale e dunque ricomprende non solo i danni immediati e diretti ma anche quelli mediati e indiretti, purché prevedibili ed evitabili.

Ammettere una tale concezione per le poste passive ed escluderla invece per le poste attive, risulterebbe essere incongruo e irragionevole (Cass. 25733/2014; Cass. 13537/2014).

La posizione delle Sezioni Unite con la pronuncia 12566/2018

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Le Sezioni Unite ritengono che il contrasto giurisprudenziale appena riportato possa essere risolto verificando se il criterio causale prescelto per individuare i danni risarcibili, possa essere esteso ed applicato anche per i vantaggi che dallo stesso fatto illecito ne discendano.

In altri termini si tratta di stabilire se, al pari di quanto si ammette per l'individuazione dei danni, bisogna tener conto di tutti i vantaggi eventualmente prodotti, ivi compresi anche quelli indiretti e mediati.

Il Supremo Consesso ritiene che non si possa optare per un'interpretazione estensiva dal momento che annoverare qualunque vantaggio derivante da un fatto illecito, scomputandolo dal quantum risarcibile, rappresenterebbe un trattamento di favore per il solo danneggiante.

Non possono farsi rientrare nel sistema della compensatio quei vantaggi che corrispondono a scelte autonome del danneggiato o che costituiscono gli effetti favorevoli derivanti dall'acquisto dell'eredità da parte del parente della vittima.

Seguendo quanto sostenuto dalla dottrina, bisogna operare con il criterio della adeguata causalità, di modo che non potranno essere detratti tutti quei benefici che rinvengono altrove la propria fonte e per i quali l'illecito costituisca solo un coefficiente causale.

Non si può applicare un tale criterio anche per i vantaggi patrimoniali e, di conseguenza, questo non può rappresentare la modalità di selezione per stabilire se sia operante o meno la teoria della compensatio.

Opinare diversamente rischierebbe di introdurre un criterio che corrisponderebbe ad una mera operazione contabile, prescindendo dall'indagine delle vere ragioni giustificatrici sottese all'attribuzione patrimoniale.

Bisogna accertare se il beneficio collaterale corrisponda o meno ad un'imputazione al risarcimento e, dunque, se abbia la funzione di rimuovere gli effetti dannosi dell'illecito.

Non è dirimente la coincidenza dei titoli quanto, invece, il collegamento funzionale sussistente tra il vantaggio patrimoniale e l'obbligazione risarcitoria.

Il criterio da impiegare per stabilire l'operatività della compensatio diviene così l'indagine sulla funzione svolta dall'attribuzione patrimoniale, se correlata o meno a quella risarcitoria e se volta anch'essa a ripristinare lo status quo ante.

Applicare tale criterio comporta la necessità di svolgere una verifica in concreto per categorie o classi di casi tra loro omogenei.

Volendo esemplificare, una prima categoria è rappresentata dalle assicurazioni sulla vita: l'indennità si cumula con il risarcimento poiché non rappresenta un beneficio per il danneggiante ma una forma di risparmio scelta dall'assicurato, indipendente e solo occasionata dal fatto illecito.

Le Sezioni Unite ritengono opportuno individuare un ulteriore criterio di verifica, utile soprattutto per quelle categorie di casi tra loro eterogenei e che consiste nel verificare se vi sia un riconoscimento ex lege di meccanismi di surroga o di rivalsa.

Siffatti meccanismi valorizzano l'indifferenza dei benefici sociali rispetto al risarcimento ed evitano che le erogazioni di terzi corrispondano a dei vantaggi per gli autori dell'illeciti.

Se la legge prevede una facoltà di surroga o di rivalsa allora la posta attiva potrà essere sottratta dal risarcimento proprio perché il danneggiante rimane esposto alla possibilità di recupero da parte dei terzi.

Ammettere una tale decurtazione anche qualora tali meccanismi non siano previsti corrisponderebbe ad avvantaggiare l'autore dell'illecito, finendo così con il premiare chi si è comportato in modo negligente.

Nella scelta tra il danneggiante colpevole e il danneggiato incolpevole, non si può non propendere per il secondo e ciò appare in linea con la poliedricità della funzione sottesa alla responsabilità civile.

La decisione della Cassazione a Sezioni Unite

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La rendita INAIL costituisce un'indennità economica posta al fine di garantire un ristoro in capo al lavoratore per il pregiudizio subito, ossia per gli infortuni accaduti sul lavoro o sul tragitto per raggiungere il posto di lavoro.

L'assicurazione obbligatoria riconosce una rendita che, seppur differente nei valori monetari rispetto al danno civilistico, mira anche'essa a garantire il ristoro integrale della perdita subita.

Questa comunanza di fine è ulteriormente attestata da un meccanismo di riequilibrio che consente all'assicuratore sociale di recuperare l'importo indennitario corrisposto.

Considerando l'art. 1916 c.c. e l'art. 142 cod. ass. priv. emerge quanto appena evidenziato: si prevedono dei meccanismi di surrogazione che, se da un lato permettono al gestore sociale di recuperare quanto erogato a titolo di beneficio, dall'altro lato impediscono al danneggiato di cumulare, per lo stesso danno, rendita e risarcimento.

In questi casi è necessario applicare la teoria della compensatio e dunque la decurtazione poiché, diversamente, il danneggiato riceverebbe più di quanto gli è dovuto.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni corrisponde ad un trattamento di favore che Costituzione e legislatore hanno voluto riconoscere al lavoratore, permettendo di ottenere anticipatamente il ristoro del pregiudizio subito per il tramite delle assicurazioni sociali.

Un siffatta tutela privilegiata non consente però al lavoratore di ottenere più di quanto gli è dovuto; questi infatti potrà agire contro il responsabile per ottenere la sola differenza tra il danno subito e quello indennizzato.

In altri termini, il danneggiato sarà legittimato ad agire in giudizio contro il responsabile non per l'intero danno patito ma solo con riferimento alla parte eccedente e non coperta.

Il diritto di regresso del gestore sociale nei confronti del responsabile o della sua assicurazione impediscono che il danneggiante possa avvantaggiarsi ingiustamente di tale situazione.

Sez. Un. Civ. 12566/2018

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