Per la Corte d'appello di Napoli l'allontanamento dal proprio paese d'origine per ragioni personali non dà diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari
No al permesso di soggiorno per motivi umanitari se l'allontanamento dal proprio paese d'origine è legato a ragioni personali e non a situazioni di conflitto. E' quanto ha deciso la Corte d'appello di Napoli con la sentenza n. 659/2018, rigettando il ricorso di un cittadino del Bangladesh teso ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato.

La vicenda

Dopo aver visto respinto la sua richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, un cittadino bangladese appella la sentenza al fine di ribadire la sua richiesta.

In particolare, egli asserisce che in Bangladesh vi sia una situazione di forti tensioni politiche, che talvolta si sono manifestate in attentati e violente repressioni tra le forze governative e quelle di opposizione.

Inoltre, oltre che generalmente, egli si sente minacciato particolarmente, per non avere restituito un prestito volto a risollevare la questione di estrema povertà nella quale versava.

L'unica soluzione praticabile, a suo avviso, era emigrare verso lidi più sicuri e opulenti.

Le ipotesi di protezione internazionale e umanitaria

Prima di inquadrare la controversia nella sua corretta fattispecie giuridica, va sottolineato come esistano quattro ipotesi di protezione internazionale e umanitaria:

- la prima si riferisce allo status di rifugiato descritto dalla convenzione di Ginevra, che si riferisce alle persone perseguitate o che abbiano il fondato timore della persecuzione nel loro paese;

- la seconda, la quale ha la sua fonte autorevole e comunitaria nel Trattato di Lisbona, riguarda la protezione sussidiaria, giustificata dal pericolo di un danno grave, ovvero da una condanna a morte, tortura, pene o trattamenti degradanti, conflitti;

- la terza è la protezione umanitaria, la cui fonte normativa è la legge nazionale, che per la sua resilienza permette di ricondurre nel proprio alveo tutti quei casi meritevoli di tutela che non ricadono nelle prime due ipotesi;

- infine, vi è la protezione temporanea, prevista sia a livello nazionale che comunitario, la quale è riconoscibile nei casi di esodi di massa a causa di conflitti, disastri naturali, o altre cause simili in presenza delle quali il governo può deliberare una deroga alla ordinaria normativa sull'immigrazione.

Niente permesso di soggiorno motivi umanitari per ragioni personali

Dopo aver valutato le variegate ipotesi meritevoli di protezione, va evidenziato come l'appellante si sia limitato a riproporre quanto chiesto in primo grado, senza nulla aggiungere.

Come la corte territoriale di Caserta aveva respinto la richiesta, la Corte d'Appello di Napoli non vede alcun motivo per discostarsi dal precedente giudizio.

Così come la pericolosa situazione generale non l'ha toccato nel particolare, allo stesso modo non sembrano ricorrere gli estremi per concedere all'appellante la protezione sussidiaria, atteso che nel paese d'origine non pare ricorrere quella situazione di generalizzato conflitto armato meritevole di tutela, essendoci sic et sempliciter tensioni di matrice politica.

Ad abundantiam, e in conclusione, può essere citata l'importante sentenza 20693/2017 della Cassazione, secondo cui «Lo straniero che si allontana dal proprio Paese di origine per ragioni personali, e non legate a situazioni di conflitto, non ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari».

Dott. Michel Simion

Giuridica.net

Scarica la sentenza n. 659/2018 della Corte d'Appello di Napoli

Vedi anche la guida Il permesso di soggiorno


Foto: 123rf.com
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