Per la Cassazione, a seguito della L. 221/2012, la comunicazione dovrà avvenire solo all'indirizzo PEC del difensore di parte, salvo ciò non sia possibile per causa non imputabile al destinatario

di Lucia Izzo - In tema di comunicazioni di cancelleria, per i processi a cui risulta applicabile la disciplina dettata dalla L. n. 221/2012 (di conversione del decreto legge n. 179/2012) le comunicazioni di cancelleria devono essere eseguite esclusivamente presso l'indirizzo PEC del difensore della parte.


Potrà derogarsi alle modalità dettate dal comma 4, dell'art. 16 della menzionata L. n. 221 (ricorrendo alla trasmissione del biglietto a mezzo telefax o con rimessione all'ufficiale giudiziario per la notifica, ai sensi dell'art. 136 c.p.c., comma 3) solo ove non sia possibile effettuare la comunicazione a mezzo PEC per causa non imputabile al destinatario.

È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 11316/2018 (sotto allegata) che si è pronunciata sul ricorso dei convenuti in primo grado, la cui impugnazione in appello era stata dichiarata inammissibile.

La vicenda

La Corte d'Appello, infatti, aveva rimesso sul ruolo la causa con ordinanza collegiale di integrazione del contraddittorio, comunicata a mezzo fax, ex art. 136, ultimo comma, c.p.c., alla parte appellante, ma non ottemperata da quest'ultima, la quale non aveva neppure tentato di effettuare la prescritta notificazione entro il termine perentorio assegnato.


In Cassazione, i soccombenti censurano la decisione della Corte territoriale poiché non aveva considerato come alla data di adozione dell'ordinanza di integrazione del contraddittorio (5/11/2012) gli artt. 134 e 176 c.p.c. non prevedevano più la comunicazione a mezzo telefax, a seguito dell'abrogazione ad opera della legge n. 183/2011 e del D.L. n. 179/2012.


La comunicazione, secondo i ricorrenti, sarebbe dovuta avvenire tramite la PEC della sua difesa, a disposizione dell'ufficio (siccome inserita nel database dei registri generali e pubblicata sul sito istituzionale e sul registro generale).


La cancelleria avrebbe, secondo i ricorrenti, potuto ricorrere alla comunicazione mediante UNEP o telefax solo qualora non fosse stato possibile procedere a mezzo PEC. D'altronde, conclude la difesa, rapporto di trasmissione rilasciato da un fax non offre la piena prova in ordine all'avvenuta ricezione.

Comunicazioni di cancelleria solo via PEC

Una doglianza che gli Ermellini ritengono fondata sottolineando come sull'art. 136 c.p.c. siano intervenute sia la L. n. 183/2011, che il d.l. n. 179/2012.


Quest'ultimo provvedimento, all'art. 16, quarto comma, ha chiarito che: "Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici".


Nel caso in esame risulta che presso la Corte d'Appello di Roma, innanzi alla quale pendeva il giudizio, era stato adottato il decreto ministeriale del 31 gennaio 2012 (prot. R.11/2012) attestante l'idoneità dell'ufficio alle comunicazioni telematiche ai fini della trasmissione dei documenti informatici, dovendosi quindi ritenere che la previsione di cui al comma 4 fosse già operativa alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 179/2012 in relazione ai processi ivi pendenti.


Ne deriva che l'ordinanza nel caso di specie, successiva alla data di pubblicazione del menzionato decreto legge, sarebbe dovuta essere comunicata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del difensore delle parti ricavabile dai pubblici elenchi e non, come avvenuto, a mezzo fax.


Infatti, secondo l'art. 136 c.p.c., comma 2, il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.


Solo ove non sia possibile procedere ai sensi del comma precedente, il successivo comma 3 stabilisce che il biglietto possa essere trasmesso a mezzo telefax o rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica, e gli artt. 137 c.p.c. e seguenti.


Pertanto, solo in tale ultima e residuale ipotesi potrà rilevare l'eventuale elezione del domicilio ovvero potrà procedersi alla comunicazione con modalità alternative all'uso della posta elettronica certificata.


Quindi, conclude la Cassazione, ne deriva che la comunicazione dell'ordinanza con la quale la Corte d'Appello aveva disposto l'integrazione del contraddittorio, avvenuta a mezzo fax, è affetta quanto meno da nullità, non potendosi quindi addebitare alle parti l'omessa ottemperanza all'ordine impartito nel termine assegnato.

Cass., II civ., ord 11316/2018

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