Per la Cassazione il giudice, nel liquidarlo, deve valutare sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sfera morale che quelle incidenti nel piano dinamico-relazionale della sua vita

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 9057/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione si è soffermata ad analizzare la portata del danno alla salute del paziente vittima di responsabilità medica, precisando i criteri che devono essere seguiti dal giudice nella sua valutazione.

Per la Corte, nel dettaglio, devono ricomprendersi all'interno del danno alla salute:

  • sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale,
  • sia le conseguenze incidenti sul piano dinamico relazionale della vita del danneggiato.

Stop alle duplicazioni risarcitorie

Da tale precisazione discende che attribuire congiuntamente al paziente vittima di errore medico tanto il danno biologico quanto il danno esistenziale significa procedere a un'indebita duplicazione risarcitoria.

Tali due categorie di danno, infatti, appartengono "alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (art. 32 Cost.)".

Sofferenza interiore della vittima

Una diversa valutazione, autonoma rispetto alla precedente, va invece compiuta in relazione alla sofferenza interiore patita dal paziente in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute oggetto di responsabilità medica.

Assenza di lesioni alla salute

Infine, la Corte di cassazione ha precisato che se invece mancano lesioni della salute, i pregiudizi eventualmente arrecati a un altro valore o interesse costituzionalmente tutelato andranno valutati e accertati in assenza di qualsiasi automatismo e "sotto il medesimo, duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione/diminuzione/modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato".

Corte di cassazione testo sentenza numero 9057/2018
Valeria Zeppilli

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