Quando è dovuta la marca da bollo per l'esposizione di un cartello vendesi o affittasi di un proprio immobile, qual è l'importo e quali sono gli adempimenti richiesti per evitare le sanzioni

di Enrico Pattumelli - Può accadere a tutti di decidere di vendere o di affittare un proprio immobile.

In alcuni casi si incarica un'agenzia immobiliare, di fiducia o consigliata, mentre in altri casi si decide di procedere autonomamente tramite l'affissione del relativo cartello.

Appena si rende nota quest'intenzione, non tarda la domanda che fa sorgere il dubbio: "la marca da bollo è stata apposta?".

Cerchiamo allora di fare chiarezza sulla questione, nel tentativo di eliminare tutti i dubbi e di stabilire quando si è nel giusto oppure nel torto.

Marca da bollo cartelli: le norme di riferimento

Il primo dato imprescindibile è la legge e, in particolare, occorre far riferimento:

- DPR 642/1972;

- D. lgs. 507/1993;

- Art. 23 Codice della strada.

La disciplina legale

Il DPR 642/1972 è incentrato sulla disciplina dell'imposta di bollo. Il testo normativo non riporta, tra le esenzioni, l'esposizione del cartello affittasi/vendesi ed è probabilmente proprio questo mancato richiamo che spesso genera molta confusione.

In realtà, la questione di cui ci si occupa viene affrontata dal D. lgs. 507/1993 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

In particolare, occorre considerare quanto previsto dall'art. 17 del decreto da ultimo citato.

La norma prevede le ipotesi che sono esenti dal pagamento dell'imposta, tra le quali si rinvengono gli avvisi al pubblico per la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sulle vetrine, sulle porte di ingresso o, in mancanza, nelle immediate adiacenze, di dimensioni non superiori ad 1/4 di metro quadrato.

Fino a quando si rispettano i parametri indicati dalla norma, non si è tenuti dunque al pagamento di alcuna tassa.

Decidere di concedere in locazione o vendere un immobile privatamente, esponendo il relativo cartello che non superi le dimensioni indicate, esponendolo sul cancello, sulla porta d'ingresso, sulla ringhiera del balcone o, nelle immediate vicinanze, non è soggetto al pagamento di alcuna marca da bollo.

Quanto detto spiega perché, per evitare inutili inconvenienti, viene riportata sul cartello la dicitura "QUI" oppure "IN QUESTO STABILE".

Fuori da queste ipotesi, come bisogna procedere?

In situazioni diverse da quelle appena descritte, le regole cambiano.

Quando infatti il cartello supera le dimensioni prescritte  o viene apposto in un luogo diverso e non adiacente a quello dell'immobile in questione, si sta effettuando una vera e propria pubblicità ed è per questo che si è tenuti al pagamento della cosiddetta imposta pubblicitaria.

In generale si può affermare che occorre presentare la richiesta, corredata da marca da bollo di 16,00, all'ufficio comunale competente ed un'altra marca da bollo di pari importo dovrà aggiungersi per l'autorizzazione all'esposizione.

Si tratta di indicazioni di massima poiché, il quadro normativo così descritto, dovrà essere integrato con quanto previsto e disciplinato dai singoli regolamenti comunali.

Perché si può essere multati sulla base di quanto previsto dall'art. 23 codice della strada?

Talvolta accade che qualcuno venga condannato al pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 Codice della strada.

La norma è collocata nel titolo e nel capo relativo alla tutela delle strade e delle aree pubbliche.

Il legislatore vuole disciplinare l'esposizione di annunci, insegne e cartelli per le strade.

La ratio è dunque quella di evitare che la collocazione di tali insegne possano confondersi con la segnaletica stradale, riducendone la visibilità o compromettendone la comprensione.

E' proprio per siffatte ragioni che si impone l'autorizzazione dell'ente proprietario della strada (se dunque la strada è comunale, è richiesta l'autorizzazione del Comune) e si prescrivono le relative modalità nel regolamento di attuazione.

Si coglie che in questi casi il diritto del singolo soccombe rispetto alla necessità di garantire la circolazione e l'incolumità dei cittadini.

Quasi tutti i regolamenti comunali disciplinano, infatti, le modalità di affissione e di pubblicità rinviando o specificando con quanto previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento attuativo.

I cartelli possono essere esposti in un negozio adibito alla vendita di beni o alla prestazione di servizi?

L' art. 17 del succitato d. lgs. 507/1993 prevede che l'affissione di cartelli pubblicitari possa avvenire, senza il pagamento di alcuna tassa, anche all'interno di locali commerciali, ma solo se vengono rispettate determinate condizioni.

E' necessario che ci sia il consenso del titolare, l'affissione deve avvenire per un periodo prestabilito, il cartello deve avere determinate dimensioni e, soprattutto, l'annuncio deve riguardare l'attività economica svolta negli stessi locali commerciali.

La risposta alla domanda è dunque negativa poiché, esporre una propria offerta di vendita o di locazione di un immobile, non afferisce l'attività svolta nel negozio cui ci si è rivolti.

Quanto appena sostenuto spiega altresì perché le marche da bollo non siano dovute da parte delle agenzie immobiliari che espongano gli annunci nei rispettivi locali commerciali.

Quest'ultima affermazione merita comunque una precisazione: i regolamenti comunali possono imporre delle prescrizioni o prevedere delle deroghe anche nei confronti delle agenzie immobiliari.

Il condominio può vietare l'affissione dei cartelli di vendesi e affittasi?

In generale, l'art. 1102 c.c. prevede che ciascun condomino possa servirsi dei beni comuni a patto che non si alteri la relativa destinazione, non si cagioni un danno e non si impedisca l'esercizio del medesimo diritto anche agli altri partecipanti.

Dalla norma si desume che ogni condomino può affiggere i cartelli negli spazi comuni senza essere necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale o l'autorizzazione dell'amministratore.

Una tale facoltà può essere esclusa se vietata dal regolamento condominiale di tipo contrattuale.

Il regolamento contrattuale corrisponde, come noto, ad un vero e proprio regolamento o ad una o più clausole inserite nel regolamento assembleare. Si tratta di disposizioni previste nell'atto di acquisto da parte del costruttore o sono approvate all'unanimità da tutti i condomini.

La principale differenza con il regolamento assembleare è dunque evidente: le disposizioni del regolamento contrattuale possono essere inserite, modificate o abrogate sono con l'unanimità dei consensi.

Come anticipato, la norma richiamata stabilisce che l'esercizio del diritto sulle parti comuni non deve cagionare dei danni. Ciò implica che, nel caso in cui il danno si verifichi (si pensi allo scotch che rovini l'intonaco della parete), le spese di ripristino saranno a carico del condomino che ha affisso il cartello.


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