Per la Cassazione l'esimente della "provocazione" non può essere applicata estensivamente al reato di molestie nei confronti del vicino

di Lucia Izzo - Rischia una condanna per molestie chi disturba il vicino con telefonate mute e tale comportamento non può ritenersi scriminato affermando di aver reagito ai continui rumori prodotti da quest'ultimo. Infatti, l'esimente della provocazione non può essere estesa analogicamente a tale reato, essendo applicabile, come testualmente previsto dal codice penale, al solo reato di diffamazione.

La vicenda

Lo ha precisato la Corte di Cassazione, prima sezione penale, nella sentenza n. 14782/2018 (qui sotto allegata) pronunciatasi sul ricorso contro il provvedimento che aveva assolto l'imputato dal reato di molestie di cui all'art. 660 c.p., commesso ai danni del suo vicino di casa con reiterate telefonate mute a tutte le ore.


Il giudice a quo ha ritenuto sussistente l'esimente della provocazione prevista dall'art. 599, comma 2, c.p., considerando quale causa di non punibilità la situazione che si concretizza in una reazione nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso.

In particolare, nel caso di specie ha ritenuto che la norma fosse applicabile poiché la reazione era stata provocata da molestie acustiche poste in essere a sua volta dal vicino e dai suoi familiari (rumori di tacchi, parte sbattute, tapparelle alzate e abbassate a tutte le ore).

Infatti, secondo la sentenza impugnata, l'esimente ex art. 599 cit. non sarebbe stata limitata al solo delitto di diffamazione (come, tra l'altro, testualmente previsto dalla norma), ma ben si sarebbe potuta estendere alla fattispecie di cui all'art. 660 del codice penale.

Una decisione che le parti civili (il vicino e i suoi familiari) contestano in Cassazione ai soli effetti civili, deducendo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, poiché il legislatore non avrebbe codificato la scriminante di condotte siffatte,.

Invece, nel caso di specie, solo il comportamento dell'imputato sarebbe qualificabile come molestia, non avendo le parti civili posto in essere alcun comportamento illecito, nemmeno la violazione del regolamento condominiale.

Cassazione: niente scriminante della provocazione al reato di molestie

Il ricorso trova accoglimento e gli Ermellini sottolineano esplicitamente come l'art. 599, comma secondo, c.p. preveda una condizione di non punibilità che, per espressa disposizione di legge, si applica solo all'art. 595 del codice penale (e prima della depenalizzazione anche al reato ex art. 594 c.p.)

La disposizione, spiega il Collegio, trova la propria ratio nella condizione di colui che subisce un'aggressione verbale con caratteri diffamatori, situazione che ha un particolare rilievo per il legislatore al punto da escludere conseguenze penali per la reazione della vittima di tali azioni, quando si viene a delineare una peculiare situazione soggettiva di tipo emotivo, apprezzata dal legislatore in termini di inesigibilità.


L'esimente ha, di conseguenza, dei precisi limiti oggettivi e soggettivi indicati dalla norma e non appare suscettibile di applicazione analogica. Sbaglia, dunque, la sentenza impugnata ove ritiene ammissibile applicare la scriminante comprendendo anche il reato di molestia o di disturbo alle persone.


Il legislatore, invece, attraverso la previsione nell'art. 660 c.p. di un fatto recante molestia alla quiete di un privato, ha inteso tutelare anche la tranquillità pubblica per l'incidenza che il suo turbamento ha sull'ordine pubblico, data l'astratta possibilità di reazione delle persone offese.


Pertanto, rispetto a detta contravvenzione viene in considerazione l'ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata, infatti il reato è perseguibile di ufficio. Il provvedimento deve, pertanto, essere annullato agli effetti civili e rinviato al giudice civile competente.

Cass., I pen., sent. n. 14782/2018

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