La notifica a mani proprie
La certezza della notifica dell'atto
A far data dal 1° gennaio 2004, per effetto dell'art. 174, comma 2, dlgs. n. 196/2003, l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica dovunque il notificando si trovi, deve ricercarlo presso la sua casa di abitazione, potendo procedere poi nel senso indicato solo "se ciò non è possibile", tuttavia, la violazione della regola del previo accesso all'abitazione del destinatario, non è assistita da alcuna sanzione processuale, dunque, la notificazione effettuata altrove a mani proprie, senza previa verifica della sua possibilità presso l'abitazione, è da ritenere valida (3), anzi, la cassazione (4) puntualizza, che la notifica a mani proprie rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora del notificando.
La certezza che l'atto sia consegnato all'effettivo destinatario, cui si riferisce l'art. 138, la si rileva dalla dichiarazione raccolta dall'ufficiale notificatore, al quale tale soggetto è tenuto a dire la verità, diversamente, la falsa dichiarazione configurerebbe la violazione dell'art. 495 c.p. (5).
Laddove, fosse ravvisata incertezza sulle generalità del soggetto destinatario, a causa di omissioni o errori nella relata, ricorrerebbe l'ipotesi di nullità della notificazione soltanto in ipotesi di incertezza assoluta; qualora dunque, l'identità del soggetto fosse comunque rilevabile sulla base dell'analisi complessiva dell'atto notificato e della relata di notificazione, la nullità non sarebbe ravvisabile (6).
Il rifiuto del destinatario
Il comma 2 dell'art. 138 equipara il rifiuto a ricevere la consegna dell'atto alla alla notifica in mani proprie; essa è detta anche notificazione virtuale, o finzione di notificazione, in quanto si realizza per effetto di un impedimento voluto dal destinatario.
Da ciò si desume anche che qualora, il rifiuto fosse involontario, ferma la difficoltà della prova in tal senso, non si potrà ritenere perfezionata la notificazione ai sensi dell'art. 138, comma 2: il rifiuto di ricevere la copia deve essere caratterizzata da un intenzionale espediente e non deve, invece, risultare imposto da fattori estrinseci e giustificati (7).
Naturalmente, il destinatario non rifiutarsi di ricevere l'atto invocando la non volontarietà del rifiuto perché ignora il contenuto dell'atto (8). Così, come non assume rilievo alcuno l'errore in cui il notificando sia incorso in ordine alla natura dell'atto.
La stessa disciplina del rifiuto si applica al domiciliatario (9), anche se lo stesso si rifiuti di ricevere l'atto allegando la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, purchè non sia stata regolarmente comunicati (10).
Non dà luogo a notificazione virtuale, invece, il rifiuto di soggetti diversi dal destinatario, ovvero, dei consegnatari individuati dall'art. 139, rifiuto che impone le formalità di cui all'art. 140 (11).
A norma dell'art. 138, comma 2, cioè, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa o, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, alla ricezione dell'atto (12).
Avv. Giampaolo Morini
giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it
(1) V. in tal senso, con riguardo a la notificazione a mezzo posta, Cass. n. 3288/1999, concernente la notificazione a mezzo del servizio postale presso il domicilio di un avvocato che stava in giudizio di persona
(2) Cass. n. 12398/2002
(3) Cass. n. 1887/2006
(4) Cass. 2323/2000
(5) Cass. n. 2323/2000; Cass. n. 10868/2005
(6) Cass. n. 7514/2007; Cass. n. 9928/2005
(7) Cass. SU, n. 935/1968
(8) Cass. n. 4958/1988
(9) Cass. n. 6280/1995; Cass. n. 16495/2003
(10) Cass. n. 17927/2003
(11) Cass. SU n. 9325/2002
(12) Cass. n. 12545/2013