Integrata la fattispecie di getto pericoloso di cose per chi lancia acqua e cicche di sigarette sul balcone dell'inquilino del piano di sotto

di Marina Crisafi - Lanciare acqua e mozziconi di sigarette sul balcone del vicino è reato. Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza n. 9474/2018 (sotto allegata) condannando in via definitiva un uomo per il reato di getto pericoloso di cose, per aver preso di mira la famiglia che viveva al piano di sotto del suo appartamento, lanciando secchi d'acqua, carta straccia e mozziconi di sigaretta sul loro balcone, oltre a procurare rumori molesti in varie ore della giornata, solo per "petulanza e altro biasimevole motivo".

La vicenda

L'uomo, condannato dal tribunale di Pescara alla pena di 400 euro di ammenda per il reato ex art. 674 c.p., adiva quindi la Cassazione, denunciando innanzitutto l'erronea interpretazione della legge penale in relazione all'articolo 674 c.p. e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio, sostenendo di dover essere assolto dal reato per insussistenza del fatto, "dovendosi escludere che il getto d'acqua proveniente dall'alto fosse sussumibile nell'ambito di una delle ipotesi criminose descritte dall'articolo 674, avendo il getto attinto cose e non persone, senza neppure che fosse stata accertata la consistenza del versamento". Peraltro, non poteva essere certa la sua responsabilità, asseriva l'imputato, posto che non era l'unico ad abitare l'appartamento del piano di sopra.

L'uomo inoltre denunciava l'eccessività della pena inflitta, avendo il tribunale comminato la sanzione pecuniaria quantificandola in un importo quasi raddoppiato rispetto al limite edittale massimo previsto dall'art. 674 cp.

Secchi d'acqua e sigarette sul balcone del vicino è reato

Il primo motivo, esordiscono gli Ermellini, è inammissibile. Non solo risulta che la deposizione dei testi, ma anche l'intervento dei carabinieri che giunti sul posto avevano scattato alcune foto. Per di più secondo una testimone, l'imputato

di fronte alle forze dell'ordine si era assunto la responsabilità del fatto dichiarando di "averlo fatto per dispetto". Sulla base delle evidenze disponibili, il tribunale ha dunque correttamente ritenuto provato l'accertamento di responsabilità dell'uomo condannando ai sensi dell'art. 674 c.p. Inoltre, aggiungono dal Palazzaccio, pur essendo condivisibile "l'affermazione secondo la quale la contravvenzione di getto pericoloso di cose non è configurabile quando l'offesa, l'imbrattamento o la molestia abbiano ad oggetto esclusivamente cose e non persone, deve ritenersi che, ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose, non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone".

Ciò è avvenuto nel caso di specie, visto che il getto ha interessato un luogo abitualmente frequentato dalle persone che abitavano l'appartamento.

Tuttavia, concludono dalla S.C., è fondato il secondo motivo perché la contravvenzione in parola è punita "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a 206,00 euro, cosicché la pena pecuniaria di 400,00 euro è, all'evidenza, illegale". Da qui l'annullamento della sentenza impugnata e la parola passa al giudice del rinvio solo in ordine alla misura della sanzione.

Cassazione, sentenza n. 9474/2018

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