Il Garante sulla privacy si esprime sul divieto alle società di invio di mail promozionali sulle pec dei professionisti senza il consenso dell'interessato

di Gabriella Lax - Spam alle pec di avvocati e professionisti grazie ad indirizzi reperiti e trattati in modo illecito dal registro Ini-Pec e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali. A questo tipo di attività dice no il Garante della privacy che, nella newsletter n. 438 del 28 febbraio 2018, ha chiarito il divieto alle società di invio di mail promozionali senza il consenso dell'interessato.

Garante privacy: niente spam sulle pec di professionisti

Come chiarisce la newsletter, il Garante si è espresso nei confronti di una società e un'associazione ad essa collegata vietando espressamente l'invio senza consenso di e-mail promozionali a liberi professionisti, utilizzando i loro indirizzi di posta elettronica certificata.

Nella vicenda è emerso che alcuni collaboratori volontari dell'associazione, insieme ad una società terza, avevano reperito online gli indirizzi Pec di avvocati, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro e notai, con varie modalità manuali e automatizzate, violando così i principi di finalità, liceità e correttezza del trattamento dei dati personali.

La società in questione aveva inviato agli indirizzi di più di 800.000 professionisti diverse e-mail, contenenti la notizia della pubblicazione di un bando di selezione per "consulente reputazionale", l'invito a partecipare ad un webinar e articoli relativi alla società mittente.

Gli indirizzi dunque, oltre ad essere stati utilizzati senza consenso, erano stati reperiti in modo illecito dal registro Ini-Pec, l'Indice nazionale dei domicili digitali, dal sito registroimprese.it e dagli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali.

Per legge invece l'estrazione di elenchi di indirizzi di posta elettronica certificata contenuti nel registro delle imprese o negli albi o elenchi «è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza". In questo caso invece, l'invio delle e-mail era stato fatto dopo che il destinatario si era già opposto formalmente al trattamento dei suoi dati personali, esercitando i diritti previsti dal Codice privacy.

A loro discolpa, società e associazione hanno evidenziato di aver operato esentate dalla richiesta del consenso preventivo sulla base della presunta natura "istituzionale" delle comunicazioni. Il Garante invece ha specificato che le e-mail avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell'associazione connesse alla figura di "consulente reputazionale" e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.

Per questi motivi l'Autorità ha vietato alla società e all'associazione l'ulteriore illecito trattamento dei dati dei professionisti e ne ha prescritto la cancellazione, riservandosi di valutare eventuali profili sanzionatori.


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