Il Tribunale di Paola dice sì al danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale anche in ipotesi non costituzionalmente qualificate. Nel caso di specie, per il cibo avariato servito durante il banchetto di nozze

di Valeria Zeppilli - Il giorno del proprio matrimonio, per tantissime persone, è il giorno nel quale si ripongono le più grandi aspettative: dopo mesi e mesi di preparativi curati nel minimo dettaglio, nulla deve andare storto. Purtroppo, però, non sempre è così e talvolta accade che nelle aule di Tribunale ci si trovi a discutere di danno "da matrimonio rovinato", con battaglie che vedono contrapposti i coniugi, da un lato, e il responsabile del naufragio delle loro aspettative, dall'altro.

Ultima in ordine di tempo ad essersi confrontata con questa problematica è la sentenza del Tribunale di Paola del 15 febbraio 2018 qui sotto allegata, che offre numerosi spunti di riflessione, specie circa la questione (risolta positivamente) della sussistenza del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale anche in ipotesi non costituzionalmente qualificate.

Alla base della pronuncia del giudice vi era un banchetto nuziale in cui era stato servito del cibo avariato che ha provocato disturbi gastro-intestinali a quasi tutti gli invitati.

Brutta figura degli sposi

Per il Giudice, se in giudizio viene provata la sofferenza derivata agli sposi dalla brutta figura fatta con i propri invitati il giorno del loro matrimonio, alla coppia può essere riconosciuto il risarcimento del danno esistenziale da inadempimento contrattuale, che prescinde quindi dalla sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente qualificato, dalla consumazione di un reato ex art. 185 c.p. o da una previsione legislativa.

Nel caso di specie, in corso di causa era emerso inequivocabilmente che la qualità del cibo aveva irrimediabilmente rovinato la serata agli sposi, che avevano dato a tutti l'impressione di essersi rivolti a una società inadeguata per l'allestimento del ricevimento. Dalle testimonianze, infatti, era emerso che alcuni invitati erano stati colpiti da forti dolori addominali; altri avevano affollato i bagni della struttura; altri ancora, visto che i bagni erano occupati, si erano trovati costretti a vomitare nel giardino; altri infine, in preda alle convulsioni, avevano abbandonato il banchetto prima del tempo, o per tornare a casa o, addirittura, per recarsi in Pronto Soccorso.

Il danno da inadempimento

A sostegno della sua decisione, il Giudice, con riferimento al danno non patrimoniale da inadempimento, ha chiarito che, se si ammettesse il suo risarcimento solo in caso di lesione di diritti inviolabili, "si finirebbe per incidere non soltanto sulla disciplina del risarcimento del danno, ma su quella della stessa esistenza dell'obbligazione, dal momento che il debitore, in ogni contratto volto a soddisfare interessi non ricollegabili a diritti inviolabili, potrebbe unilateralmente sciogliersi dall'obbligazione senza pagare alcun costo diverso da quello della mancata percezione dell'eventuale corrispettivo".

Ciò con un'importante precisazione: "postulare siffatta consistenza del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale non equivale ad allargare la platea della risarcibilità a qualsiasi fattispecie di danno non patrimoniale. E ciò perché, in campo contrattuale, operano comunque molteplici filtri codicistici".

Si ringrazia il Giudice Dott. Franco Caroleo per la cortese segnalazione

Tribunale di Paola testo sentenza 15 febbraio 2018
Valeria Zeppilli

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