E se è accertato il danno, l'assicurazione professionale è obbligata a tenere indenne il legale anche se non vi è stato alcun incarico

di Valeria Zeppilli - Se l'avvocato nomina un sostituto per il compimento di attività processuali per conto di alcuni propri clienti senza alcuna autorizzazione in tal senso, i clienti stessi possono agire direttamente nei confronti del sostituto per farne valere la responsabilità.

Come si legge nella sentenza numero 1580/2018 della terza sezione civile della Corte di cassazione (qui sotto allegata), l'azione diretta concessa ai clienti tra fondamento nell'esercizio, da parte del sostituto non autorizzato, di un'attività direttamente pregiudizievole della sfera dei clienti altrui. La responsabilità che con essa si può far valere è una responsabilità contrattuale del professionista.

Il mandato

I giudici hanno infatti evidenziato che il contratto d'opera professionale va ricondotto alla più ampia categoria del rapporto di mandato e che il comportamento dell'avvocato che si ingerisce nella difesa compiendo direttamente atti difensivi senza essere incaricato dal cliente ma su incarico del difensore del cliente stesso va ricondotto alla prima delle tre ipotesi contemplate dall'articolo 1717 del codice civile come sostituzione del mandatario: quella della sostituzione non autorizzata e non necessaria per la natura dell'incarico. Con riferimento ad essa, come a tutte e tre le ipotesi di sostituzione, il quarto comma del medesimo articolo prevede la possibilità per il mandante di far valere le sue pretese agendo direttamente contro la persona del sostituto.

Danni avvocato, paga la compagnia

Posta la responsabilità del sostituto, la Cassazione ha anche chiarito che da essa discende l'obbligo della sua assicurazione professionale di tenerlo indenne dalle conseguenze che ne derivano.

Infatti, l'assicurazione è chiamata a rispondere di ogni danno che l'avvocato compie nell'esercizio della sua attività professionale e nel caso di specie, oltre ad essere certo il danno, per i giudici è anche certo che lo stesso sia stato causato dall'attività professionale, sebbene non vi sia stato alcun incarico da parte dei clienti.

Corte di cassazione testo sentenza numero 1580/2018
Valeria Zeppilli

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