Cosa accade se il giudice omette di liquidare tale somma in favore dell'avvocato della parte vittoriosa

di Valeria Zeppilli - Le spese generali rappresentano una componente delle fatture degli avvocati, che viene riconosciuta ai legali per legge nell'importo forfettizzato del 15% dei compensi.

Spese generali del 15%, cosa sono

Tale importo comprende il rimborso automatico di tutte quelle spese sostenute per una causa che, se dovessero essere dimostrate dall'avvocato, sarebbero difficilissime da ottenere.

Si pensi, ad esempio, alle numerose stampe e fotocopie, alle varie spese di cancelleria, a quelle per reperire il materiale per studiare la questione giuridica e così via.

Generalmente il giudice, quando liquida le spese in sentenza, le maggiora di Iva, c.a.p. e spese generali, ma talvolta accade che tale ultima voce venga omessa. Alcune domande, allora, sorgono spontanee nella mente dell'avvocato: ho comunque diritto a tale voce? Posso inserire le spese generali in fattura?

Avvocati, spese generali per legge

Le spese generali sono riconosciute all'avvocato per legge. L'articolo 13, comma 10, della legge numero 147/2012, infatti, stabilisce che "oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie...".

La previsione legale del rimborso forfettario del 15% comporta, quindi, il diritto ad ottenere tale somma anche a prescindere da un'esplicita indicazione delle stesse in sentenza.

Sentenza: correzione dell'errore materiale

Sul punto, anche la giurisprudenza è ormai unanime.

Si pensi, ad esempio, a quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza numero 17046/2015, ovverosia che "il rimborso delle spese generali - nella specie richiesto ai sensi dell'art. 14 della tariffa professionale, approvata con D.M. n. 127 del 2004, e dovuto nella misura del 12,5% - spetta all'avvocato in via automatica e con determinazione "ex lege", dovendosi, pertanto, ritenere compreso nella liquidazione degli onorari e diritti di procuratore, anche senza espressa menzione nel dispositivo della sentenza (Cass. 23053/09; 8512/11)".

A voler essere precisi, in caso di mancata liquidazione delle spese generali in favore dell'avvocato della parte vittoriosa è possibile ricorrere al procedimento di correzione degli errori materiali della sentenza

di cui agli articoli 287 e seguenti del codice di procedura civile. Come chiarito dalla Corte di cassazione nell'ordinanza numero 2666/2017, infatti, "l'omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi".

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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