Il caso dell'ex senatore apre il dibattito sull'istituto della grazia, di cui è necessario comprendere il funzionamento
di Annamaria Villafrate - Il caso Dell'Utri in questi giorni ha riaperto il dibattito sull'istituto della grazia.

La vicenda

Il movimento d'opinione sulla vicenda dell'ex senatore nasce perché allo stesso è stato negato il diritto di curarsi a casa, circondato dal calore dei propri familiari. Da una parte c'è chi invoca l'istituto della grazia, dall'altra chi crede che i detenuti siano tutti uguali e che la clemenza individuale costituirebbe uno dei tanti privilegi riservati solo ai politici. Il diretto interessato in ogni caso non chiede la pietà di nessuno, vuole solo giustizia. Per ottenerla però deve ancora chiedere l'intervento del Tribunale di Sorveglianza, della Cassazione e della Corte di Strasburgo ma i tempi di questi organi giudiziari potrebbero non tenere conto dell'evoluzione delle patologie che affliggono l'ex senatore. Il mondo religioso condanna l'intransigenza dei Tribunali: la compassione dovrebbe essere il sentimento prevalente.

Da qui, le ragioni alla base per la richiesta di grazia.

Vediamo quindi come è disciplinato questo istituto nel nostro ordinamento.

Grazia: cos'è e come è disciplinata

L'istituto della clemenza individuale è previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione, che contiene un elenco dei poteri del Presidente della Repubblica. La grazia infatti è concessa con decreto dal Capo di Stato e il provvedimento, ai sensi dell'art. 89 Costituzione, è controfirmato dal Ministro di Giustizia.

Presupposto fondamentale dell'istituto è il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La finalità dell'istituto invece, secondo quanto previsto l'art. 174 c.p. consiste nel condono totale o parziale della pena comminata o la sua commutazione.

Essa non estingue le pene accessorie, a meno che il decreto disponga diversamente, e nemmeno gli altri effetti penali della condanna.

Grazia: come funziona, l'art. 681 c.p.p.

L'art. 681 c.p.p disciplina dettagliatamente l'istituto, il procedimento e i soggetti coinvolti.

Esso prevede infatti che:

1. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato o procuratore legale ed è presentata al ministro di grazia e giustizia

2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura la esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672 comma 5

L'applicazione della grazia spetta al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 c.p.p, che provvede senza particolari formalità.

La grazia concessa a un ergastolano prevede che sarà sottoposto a libertà vigilata per un minimo di tre anni. La grazia sottoposta a condizioni (pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, risarcimento danni persona offesa, divieto di soggiorno in un luogo e per un periodo determinato) non rispettata viene revocata e sostituita dalla vecchia pena.

Per effetto della grazia infine, la pena si estingue con efficacia ex tunc, poiché risale al momento in cui viene elargito il beneficio.


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