Debiti Tributari, riscossione coattiva e motivi di impugnazione secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte

Avv. Giampaolo Morini - La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 9246/2015) ha affermato che in materia di riscossione coattiva di crediti tributari è ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi con la quale si lamenti la nullità derivata del pignoramento per omessa notificazione degli atti presupposti, ossia tanto della cartella di pagamento, quanto dell'intimazione ad adempiere.

Omessa notifica cartella e opposizione agli atti esecutivi

Viene quindi precisato, sulla base di tale sentenza, come non sempre e non necessariamente la omessa notifica della cartella di pagamento è motivo di opposizione agli atti esecutivi inammissibile ai sensi dell'art. 57 del Dpr n. 602/1973.

I giudici di legittimità sottolineano come, essendo la riscossione coattiva delle imposte una sequenza procedimentale di atti tale che il vizio di un atto presupposto necessariamente inficia l'atto successivo, deve ritenersi che il vizio di omessa notifica della cartella di pagamento finisca per integrare, sia pure in via derivata, un motivo di nullità dell'atto di pignoramento, con l'effetto che ogni volta che si denunci la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa al pignoramento, tale motivo di opposizione dovrà ritenersi ammissibile ove si deduca che per effetto di tale omissione risulti viziato l'iter amministrativo finalizzato alla riscossione dei tributi e risulti nullo l'eseguito pignoramento.

Successivamente, la Suprema Corte ha avuto modo di ulteriormente precisare e delimitare la portata della precedente pronuncia.

La corte, ha ritenuto che il vizio di notifica della cartella di pagamento sottesa all'esecuzione esattoriale sia tale da inficiare il pignoramento, rendendolo nullo, soltanto qualora la notificazione della cartella di pagamento sia stata totalmente omessa, ovvero sia da ritenere inesistente.

Qualora, invece, sia ravvisabile soltanto un vizio di nullità della notifica, il giudice sarà chiamato a valutare l'eventuale sanatoria

di una tale nullità per avvenuto raggiungimento dello scopo, alla stregua dei consolidati principi già dettati dalla Cassazione con riferimento all'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi proposta avverso la nullità della notifica del titolo o del precetto[1].

Applicabilità dell'art. 624 c.p.c.: una questione aperta

Una questione aperta, riguarda l'applicabilità dell'art. 624, comma 3, del codice di procedura civile,in caso di opposizione avverso l'esecuzione avviata ai sensi dell'art. 72-bis del Dpr n. 602/1973.

La citata disposizione, prevede che nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, a seguito di opposizione, disponga la sospensione dell'esecuzione e il giudizio di merito non venga introdotto entro il termine assegnato, né venga interposto reclamo avverso un tale provvedimento di sospensione, la procedura esecutiva possa, anche d'ufficio, essere dichiarata estinta.

Alcuni sostengono l'inapplicabilità di una tale disposizione alla ipotesi di sospensione dell'esecuzione esattoriale.

Come già detto, la procedura esecutiva di cui all'art. 72-bis del Dpr n. 602 si svolge ordinariamente in sede stragiudiziale, e non prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione, salvo l'ipotesi in cui venga spiegata opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi: ciò potrebbe portare a rienere che il giudice dell'esecuzione non abbia alcun potere di disporre l'estinzione di una procedura che neppure risulta formalmente introdotta innanzi al Tribunale e relativamente alla quale non esiste alcun fascicolo dell'esecuzione.

Tale lettura, si scontra tuttavia, sul piano pratico dal momento che il terzo pignorato, in assenza di un provvedimento di formale estinzione della procedura, potrebbe ritenersi legittimato, ed anzi obbligato, a mantenere il vincolo sulle somme attinte dal pignoramento indefinitamente, in tal modo pregiudicando le ragioni della parte esecutata.

Avv. Giampaolo Morini

giampaolo@studiolegalemorinigiampaolo.it

0584361554

[1] Cass. Civ. n. 24235/2015


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