Per la Corte dei diritti dell'uomo, la discrezionalità degli Stati nel delimitare i confini del diritto alla libera manifestazione del proprio credo religioso va sottoposta ad alcune restrizioni

di Valeria Zeppilli - In uno Stato democratico non è ammissibile condannare un uomo per oltraggio alla Corte per il solo fatto di essersi rifiutato di togliere lo zucchetto, che è simbolo religioso, in sede di testimonianza. Per la Cedu, come si legge nella sentenza del 5 dicembre 2017 qui sotto allegata, si tratta infatti di una decisione che viola la libertà religiosa protetta dall'articolo 9 della Convenzione.

La vicenda

Con tale statuizione, la Corte ha chiuso il caso Hamidovic c. Bosnia Erzegovina che era stato originato dalla vicenda di un uomo bosniaco che, chiamato a testimoniare in un processo penale a carico di alcuni membri della comunità wahhabita/salafita, alla quale anch'egli apparteneva, non aveva tenuto conto del divieto di indossare in tribunale simboli o indumenti religiosi e si era rifiutato di togliere lo zucchetto. Per tale motivo, era stato condannato per oltraggio alla Corte.

Limiti alla discrezionalità degli Stati

Per la Cedu, sebbene gli Stati godano di un'ampia discrezionalità nel delimitare i confini del diritto alla libera manifestazione del proprio credo religioso, ciò non vuol dire che la stessa non sia sottoposta a restrizioni.

Con particolare riferimento all'utilizzo di simboli religiosi in luoghi di lavoro pubblico, la Corte ha effettuato una rilevante distinzione, affermando che non è possibile porre sullo stesso piano i dipendenti pubblici e i privati cittadini. Solo i primi, infatti, possono essere legittimamente sottoposti a un dovere di neutralità e imparzialità che arriva sino al divieto di indossare simboli religiosi nello svolgimento delle loro funzioni ufficiali, mentre per i privati tale limitazione risulta eccessiva.

Nel caso di specie, peraltro, il testimone, accettando senza remore di testimoniare, aveva dichiarato che alla base del suo rifiuto di togliere lo zucchetto vi erano esclusivamente dei motivi religiosi e, quindi, non era suo l'intento di ridicolizzare il processo né tanto meno di incitare i presenti a contrastare i valori laici e democratici.

Pertanto, sebbene talvolta gli interessi personali debbano soggiacere alle esigenze della collettività, per la Cedu in una società democratica non è certo questo il caso.

Cedu testo sentenza 5 dicembre 2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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