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Contributi in favore dei Consorzi di bonifica: "giurisdizione" G.A. sull'avvio della domanda volta a denunciare il non corretto esercizio del potere impositivo

Contributi in favore dei Consorzi di bonifica: giurisdizione G.A. sulla domanda volta a denunciare il non corretto esercizio del potere impositivo
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Il T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), con sentenza 565/2016 ha stabilito che "Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in tema di contributi in favore dei Consorzi di bonifica, spetta al giudice amministrativo ricollegandosi a posizioni di interesse legittimo, la domanda diretta a denunciare il non corretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto a errori od abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni e di riparto delle spese, posti a fondamento della liquidazione medesima".
Allo stesso modo ha chiarito che "è devoluta alla cognizione del giudice ordinario la domanda con cui si contesti il potere suddetto, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto, nei cui confronti viene fatto valere, fra quelli tenuti alla contribuzione, nelle quali ipotesi la domanda è diretta a tutelare il diritto soggettivo dello stesso a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali fuori dei casi previsti dalla legge, sicché deve ritenersi sussistente la giurisdizione del G.O. nella controversia volta alla cognizione sul diritto soggettivo circa l'esistenza o meno della prestazione patrimoniale e non estesa al concreto esercizio della potestà impositiva del Consorzio o al riparto di spese fra i consorziati".
Nella fattispecie, la civica Am'ministrazione ricorrente sosteneva di non essere tenuta a corrispondere i contributi consortili e indicava come effettivo debitore il soggetto che aveva fino a quel momento pagato detti contributi, ovvero il Gestore del Servizio Idrico Integrato, negando l'esistenza dei presupposti che legittimavano l'imposizione contributiva. Il Collegio, giudicando che la situazione azionata fosse quella di diritto soggettivo della non debenza del contributo, non già quella di interesse legittimo al corretto esercizio del potere impositivo da parte del Consorzio, dichiarava inammissibile il ricorso giurisdizionale per difetto di giurisdizione-


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