Ma solo, precisa la Cassazione, se l'alcoltest è eseguito su richiesta della polizia giudiziaria

di Valeria Zeppilli - Prima di essere sottoposto ad alcoltest in ospedale, l'automobilista va necessariamente avvisato della possibilità di farsi assistere da un avvocato, ma solo in alcuni casi.

Alcoltest in ospedale: quando è necessario l'avviso di farsi assistere dal legale

Con la sentenza numero 51284/2017 qui sotto allegata, la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha infatti sottolineato che, ai fini del predetto obbligo di informazione, è necessario tenere distinte due ipotesi: quella in cui il prelievo di sangue con il quale si accerterà lo stato di ebbrezza sarebbe stato comunque compiuto nell'ambito delle cure mediche da prestare al ferito e quella in cui, invece, il prelievo è eseguito solo ed esclusivamente perché lo ha richiesto la polizia giudiziaria. Mentre nel primo caso l'avviso non è indispensabile, nel secondo caso da esso non può prescindersi, sebbene non sia necessario che vi ottemperino le forze dell'ordine ben potendo provvedervi anche il personale medico.

Ragione della distinzione

La ragione di tale distinzione, per la Corte, va ravvisata nella diversa natura degli accertamenti cui il soggetto coinvolto in un incidente stradale può essere coinvolto.

Se infatti in entrambi i casi gli accertamenti sono certamente utilizzabili nel processo penale, solo nel primo caso ci si trova di fronte a un vero e proprio atto di polizia giudiziaria, che può essere equiparato a quello di cui agli articoli 352 e 354 c.p.p. al quale ha facoltà di assistere il difensore e per il quale, vista la sua vocazione probatoria, è stato previsto l'obbligo dell'avviso.

Nel secondo caso, invece, l'accertamento del tasso alcolemico avviene nell'ambito di un'attività il cui fine è quello della cura della persona e non quello della ricerca delle prove di un reato. La possibilità di utilizzarne le risultanze in sede processuale, quindi, è pari a quella di un documento e non può di certo parlarsi di atto di polizia giudiziaria.


Corte di cassazione testo sentenza numero 51284/2017
Valeria Zeppilli

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