Per il Consiglio di Stato lo scopo della presenza domestica per il figlio di almeno uno dei genitori è ab initio soddisfatto quando uno dei due svolga attività di cura della casa

di Valeria Zeppilli - Se la madre è una casalinga e può prendersi cura e del figlio, il padre non ha diritto ad alcun permesso giornaliero. L'unica eccezione è rappresentata dall'impossibilità della donna di dedicarsi al piccolo per ragioni specifiche, concrete, attuali e ben documentate.

Sicuramente farà parlare a lungo di sé la sentenza del Consiglio di Stato numero 4993/2017 (qui sotto allegata), che ha preso una posizione netta e decisa sul punto, superando il precedente contrasto interpretativo.

La vicenda

La vicenda alla base della pronuncia riguardava la storia di un poliziotto che si era rivolto alla giustizia amministrativa dopo essersi visto negare i periodi di riposo di cui all'articolo 40, lettera c), del decreto legislativo numero 151/2001 in ragione del fatto che la sua compagna era una casalinga.

Chiamato a decidere sulla sua vicenda, il Consiglio di Stato ha dapprima ribadito che, nonostante un precedente orientamento di segno contrario avesse escluso le predette misure di sostegno alla genitorialità per militari e poliziotti in ragione del "particolare status rivestito e agli speciali compiti istituzionali svolti", oggi deve ritenersi i riposi giornalieri spettino astrattamente anche a tali soggetti "con i limiti ed i vincoli rivenienti dalle specificità ordinamentali, operative ed organizzative".

Nessun autonomo diritto per il padre

Ma cosa accade se la madre non è una lavoratrice dipendente?

I giudici hanno dato conto che sul punto sussistono orientamenti contrastanti.

Per alcuni, l'attività di casalinga è un'attività non retribuita svolta a favore della propria famiglia che distoglie la donna dalla cura della prole, con la conseguenza che il congedo di maternità del quale la stessa non può godere in quanto non è una dipendente spetta al padre nell'interesse supremo del minore.

Per altri, invece, proprio la circostanza che la casalinga non sia una lavoratrice dipendente deve portare a ritenere che la stessa, potendo gestire autonomamente il proprio tempo, ha modo di gestire anche il tempo per assistere i figli.

Il Consiglio di Stato si sente più vicino a tale secondo orientamento. Del resto, il padre non ha alcun autonomo diritto ai riposi giornalieri, ma un diritto dipendente dall'impossibilità della madre di beneficiarne; senza considerare che lo scopo cui mira la legge con la concessione di tali riposi, ovverosia quello di assicurare la presenza domestica per il figlio di almeno uno dei genitori (sia pure nei limiti orari precisati dalla norma), "è ab initio soddisfatto quando uno dei due svolga attività di cura della casa".

In definitiva, per i giudici, se la madre è casalinga è innegabile che un genitore è strutturalmente presente in casa e, anche se è onerato dai compiti, pur gravosi, della casa e della famiglia, è in grado di soddisfare i bisogni cui tende l'istituto dei riposi, che è una "misura ausiliativa a favore (non dei genitori, ma) del bambino". In tal caso, quindi, di essi il padre non può beneficiare.

Consiglio di Stato testo sentenza numero 4993/2017
Valeria Zeppilli

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