Per la Cassazione la rateizzazione per chi versa in condizioni disagiate è disposta dall'autorità amministrativa e/o giudiziaria che ha applicato la sanzione.

di Lucia Izzo - Non è il giudice civile adito in opposizione all'ordinanza-ingiunzione a poter disporre la rateazione della sanzione pecuniaria irrogata al conducente che versa in condizioni disagiate. Tale potere, infatti, è appannaggio dell'autorità amministrativa e/o giudiziaria che ha applicato la sanzione.


Lo ha precisato la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza n. 25621/2017 (qui sotto allegata) con cui è stato complessivamente respinto il ricorso di un centauro al quale era stata irrogata una multa per guida in stato di ebbrezza, senza patente e assicurazione, con attraversamento del semaforo con il rosso.


Tra i motivi di censura al provvedimento impugnato, che aveva respinto le sue richieste, il ricorrente evidenzia come il giudice a quo non avesse tenuto conto della sua richiesta di rateazione della sanzione richiesta in sede di ricorso introduttivo.


Per il giudice di merito, ex art. 26, legge n. 689/1981, questa avrebbe potuto formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.

Rateizzazione multe: decide l'autorità che ha applicato la sanzione

Una motivazione che anche gli Ermellini condividono, rammentando il principio di diritto secondo cui "il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'articolo 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione".


Ancora, prosegue la sentenza, poiché questa è applicata nella sola ipotesi prevista dall'articolo 24, il termine "autorità giudiziaria" indicato nel citato articolo 26 va riferito al solo caso del giudice penale competente ai sensi dell'articolo 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento.


Ne consegue che il giudice civile che decide sull'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria. Il ricorso va, pertanto, respinto.

Cassazione, II sez. civ., ord. n. 25621/2017

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