I danni che ne possono derivare non sono solo fisici ma anche psichici e relazionali

di Valeria Zeppilli - La portata effettiva della responsabilità medica è influenzata da molteplici fattori, che vanno oltre i profili fisici ma si estendono anche a quelli psichici e relazionali, e tale assunto, come emerge dall'ordinanza della Corte di cassazione numero 25109/2017 qui sotto allegata, è vero anche nei casi in cui il danno derivi da un intervento di chirurgia estetica.

Conseguenze dell'intervento estetico

I giudici, con tale pronuncia, sono infatti tornati a confrontarsi con la vicenda di una modella che si era sottoposta a un intervento estetico che, però, non era perfettamente riuscito e che, pertanto, aveva lasciato sul corpo della donna delle cicatrici.

Nel corso del giudizio era stato stato accertato che, anche considerando la professione della paziente, le vicissitudini che aveva dovuto affrontare per effetto degli interventi chirurgici non avevano determinato solo delle tracce somatiche antiestetiche, ma anche una sofferenza psicosomatica.

La modella, infatti, era incorsa in una vera e propria depressione che, sebbene nel tempo si era attenuata, si era comunque in definitiva stabilizzata in un equilibrio di sofferenza permanente.

Quantificazione del danno biologico

Il quadro complessivo rende tuttavia difficile la quantificazione del danno biologico complessivo, che quindi va fatta ricorrendo all'equità e tenendo conto di molteplici condizioni, come l'ansia, l'insicurezza, i rapporti con l'altro sesso, la compromissione dell'intera sfera affettiva.

Nel caso di specie, è proprio con riferimento all'esatta quantificazione del danno biologico che la donna si è trovata in disaccordo con la decisione del giudice del merito e ha deciso di rivolgersi alla Cassazione.

Per i giudici di legittimità, però, la Corte d'appello ha valutato tutti i profili di danno complessivamente e in maniera adeguata, tenendo conto anche dell'evoluzione del profilo psichico della patologia riscontrata. La sua decisione va quindi confermata.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 25109/2017
Valeria Zeppilli

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