Di conseguenza, se si agisce per il risarcimento da lesione dell'uno, domandare in causa il risarcimento anche per la lesione dell'altro costituisce mutatio libelli

di Valeria Zeppilli - In tema di responsabilità medica, il diritto alla salute del paziente e il suo diritto ad autodeterminarsi nel sottoporsi a trattamento terapeutico vanno tenuti ben distinti.

Lo ha precisato la Corte di cassazione nella sentenza numero 24072/2017 (qui sotto allegata), sottolineando che, da un lato, la responsabilità da lesione alla salute può configurarsi anche se sussiste il consenso consapevole laddove la prestazione terapeutica sia stata eseguita inadeguatamente e che, dall'altro, non necessariamente se il diritto all'autodeterminazione è stato leso deve ritenersi lesa anche la salute del paziente qualora l'intervento, fatto in carenza di consenso, abbia dato esito positivo.

Mutatio libelli

Da tale considerazione, apparentemente banale, discende una conseguenza molto importante sul piano processuale, ovverosia che se il paziente agisce in giudizio per chiedere il risarcimento del danno da colpa medica ad esempio, come nel caso di specie, per errore nell'esecuzione di un intervento chirurgico, l'eventuale domanda di risarcimento anche del danno derivato dall'inadempimento del dovere di informazione da parte dello stesso medico spiegata in corso di causa non può essere considerata una mera emendatio ma rappresenta una vera e propria mutatio libelli.

Così facendo, infatti, il paziente introduce nel processo un nuovo tema di indagine e decisione, idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia e a porre in essere una pretesa differente rispetto a quella che era stata fatta valere in precedenza.

Nel caso di specie, la sentenza impugnata, confrontandosi proprio con un'ipotesi come quella appena prospettata, aveva statuito l'inammissibilità per tardività dell'allegazione relativa al difetto di consenso informato fatta dal paziente. Visto tutto quanto sopra, per la Cassazione, nonostante le doglianze del ricorrente, essa va quindi esente da censura.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24072/2017
Valeria Zeppilli

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