Ecco i principi e i criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nel disciplinare la procedura di allerta con la nuova riforma fallimentare

di Valeria Zeppilli - Con l'approvazione da parte del Senato della riforma fallimentare, è stata tracciata la strada per l'introduzione della nuova procedura di allerta, che il Governo dovrà provvedere ad attuare nei prossimi mesi attenendosi ai principi e ai criteri direttivi tracciati dall'articolo 4 della riforma.

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Natura della procedura di allerta

La procedura si caratterizza per avere natura non giudiziale e confidenziale. Ciò in ragione della reticenza degli imprenditori ad affrontare le situazioni di difficoltà attraverso procedure concorsuali, viste sempre di cattivo occhio, e con il conseguente fine di agevolare l'emersione anticipata della crisi e lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori.

Campo di applicazione

Il Governo dovrà innanzitutto definire i casi in cui l'allerta troverà effettiva applicazione, o meglio le ipotesi in cui essa sarà esclusa.

In particolare, la procedura non dovrà applicarsi alle società quotate in borsa o in un altro mercato regolamentato né alle imprese definite grandi imprese dalla normativa UE.

Organismo dedicato

Presso ciascuna camera di commercio, poi, sarà istituito un organismo dedicato all'assistenza del debitore nella procedura di composizione assistita dalla crisi. Tale organismo dovrà nominare un collegio di almeno tre esperti designati uno dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente, l'altro dalla camera di commercio, industria, artigianato e l'ultimo dalle associazioni di categoria. La scelta andrà comunque fatta attingendo dall'albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale le funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali.

All'organismo spetterà, su istanza del debitore, la competenza a giungere entro un congruo termine (che potrà essere prorogato sino ad arrivare a una durata complessiva massima di sei mesi solo se i riscontri delle trattative sono positivi) a una soluzione della crisi concordata tra debitore e creditori.

Una volta ricevuta l'istanza, l'organismo darà comunicazione immediata della stessa ai creditori pubblici qualificati.

Se il collegio non individua delle misure utili a superare la crisi, attestando la fase di insolvenza, l'organismo è tenuto a darne notizia al PM, che dovrà accertare tempestivamente l'insolvenza stessa.

Gli atti istruttori della procedura potranno in ogni caso essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale.

Fondati indizi di crisi

Le linee guida che dovranno ispirare la realizzazione concreta della nuova procedura di allerta affidano poi agli organi di controllo societari, al revisore contabile e alle società di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società circa l'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta da parte di quest'ultimo, di informare tempestivamente l'organismo ad hoc di cui si è detto sopra.

Creditori pubblici qualificati

La riforma pone alcuni oneri anche a carico dei creditori pubblici qualificati, tra i quali l'Agenzia delle entrate, gli agenti di riscossione e gli entri previdenziali.

Essi dovranno infatti necessariamente segnalare immediatamente agli organi di controllo societari e all'organismo ad hoc il perdurare di inadempimenti di importo rilevante (definiti sulla base di criteri relativi rapportati alle dimensioni dell'impresa). Se non provvedono, rischiano l'inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono.

I creditori pubblici qualificati sono inoltre tenuti ad avvisare immediatamente il debitore del fatto che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante e che, pertanto, si provvederà alla segnalazione se nei successivi tre mesi non venga attivato il procedimento di composizione assistita della crisi, non venga estinto il debito, non si addivenga a un accordo o non si chieda l'ammissione a una procedura concorsuale.

Convocazione del debitore

L'organismo, una volta che ha ricevuto le predette segnalazioni o l'istanza del debitore, è tenuto a convocare immediatamente quest'ultimo, in via riservata e confidenziale.

Se il debitore è una società dotata di organi di controllo, dovranno essere convocati anche i loro componenti.

Lo scopo dell'incontro è quello di verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente e di individuare, nel più breve tempo possibile, le misure idonee a rimediare allo stato di crisi.

Responsabilità del collegio sindacale

Nella regolamentazione della procedura di allerta, il Governo dovrà poi determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale, in maniera tale da evitare che, successivamente alla segnalazione, si creino delle ipotesi di responsabilità solidale di sindaci e amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni.

Misure protettive

Al debitore che presenta l'istanza all'organismo o che viene da questo convocato deve essere garantita la possibilità di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'emanazione delle misure protettive necessarie per portare a termine le trattative.

Di tali misure andranno disciplinati la durata, gli effetti, il regime di pubblicità, la competenza a emetterle e la revocabilità.

Misure premiali

All'imprenditore che ha proposto l'istanza tempestivamente (ovverosia entro sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria), così come a quelli che hanno tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato

preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, andranno poi riconosciute delle misure premiali.

Queste potranno sia avere natura patrimoniale che concretizzarsi in termini di responsabilità personale e, in questo secondo caso, tra di esse andranno ricomprese anche la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, se il danno patrimoniale cagionato è di speciale tenuità; un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati e una riduzione congrua degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa.

Valeria Zeppilli

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