Breve excursus sulle novità introdotte dalla legge sulla concorrenza circa la possibilità per i legali di esercitare la professione in forma societaria

di Valeria Zeppilli - A seguito della recente emanazione della legge sulla concorrenza (numero 124/2017), la professione forense può ora essere ufficialmente esercitata in forma societaria non più solo attraverso la costituzione di società di persone, ma anche mediante società cooperative o società di capitali da iscrivere in un'apposita sezione dell'albo tenuto dall'ordine territoriale, mettendo a disposizione anche la documentazione analitica inerente alla compagine sociale.

La partecipazione societaria per gli avvocati incontra però una serie di "paletti".

Vediamoli:

La partecipazione societaria

Tuttavia, la partecipazione societaria non può avvenire né tramite società fiduciarie, né tramite trust, né per interposta persona, pena l'esclusione del socio.

I soci, poi, devono necessariamente essere rappresentati, per tutta la durata della società, da avvocati iscritti all'albo o da avvocati iscritti all'albo e da professionisti iscritti ad altri albi per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto. Se un socio è sospeso, cancellato o radiato dall'albo, lo stesso è escluso categoricamente dalla società, nella quale non può quindi rimanere neanche come socio di capitale.

Infine, si conferma la previsione in forza della quale i componenti dell'organo gestorio della società debbano necessariamente essere soggetti interni alla compagine sociale. A tal proposito, la carica di amministratore può essere ricoperta anche dai soci professionisti.

Prestazione personale dell'avvocato

In ogni caso, anche se la professione forense è esercitata in forma societaria, resta fermo il fatto che la prestazione professionale è personale e che l'incarico può essere svolto esclusivamente da soci professionisti che siano in possesso dei requisiti specifici all'uopo richiesti (non necessariamente avvocati per certe attività stragiudiziali e per la rappresentanza dinanzi alle commissioni tributarie, dinanzi alle quali possono patrocinare anche altri professionisti, come ad esempio i commercialisti e i ragionieri). Per tutta la durata dell'incarico, tali soggetti devono poi garantire la loro piena indipendenza e la loro imparzialità.

Attenzione però a non estremizzare il concetto: sebbene la prestazione professionale sia orientata al principio della personalità, ciò non toglie che il professionista possa avvalersi di sostituti, del cui operato rimane comunque responsabile.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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