Gli Ermellini ricordano gli elementi da prendere in considerazione ai fini della redazione delle tabelle millesimali

di Marina Crisafi - Quali sono gli elementi da prendere in considerazione ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio? Ad elencarli è la Cassazione che, chiamata a pronunciarsi su un controversia relativa alla domanda di revisione delle tabelle millesimali, con l'ordinanza n. 21043/2017 (sotto allegata) ha deciso di redigere un vero e proprio ripasso della materia.

La vicenda

La vicenda si inquadra nell'ambito di una domanda di revisione delle tabelle millesimali di un condominio.

Alcuni condomini, infatti, ricorrono al Palazzaccio avverso la decisione di merito che, "nel valutare la sussistenza o meno di variazioni nella quota - di loro pertinenza - ha imposto al consulente nominato di non valutare, ai fini della determinazione dei valori di piano con riguardo alle unità immobiliari interessate dalle trasformazioni, i vani esterni alle proiezioni verticali del fabbricato ed alcune pertinenze, escludendoli dunque dal computo.

Tabelle millesimali: come si computano

Per la Cassazione i condomini hanno ragione. Innanzitutto, ricordano che "il giudice investito della domanda di revisione delle tabelle millesimali deve computare i valori di tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi (superficie, altezza di piano, luminosità, esposizione) che incidono sul valore effettivo di esse".

Pertanto, hanno stabilito il seguente principio di diritto: "ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, per determinare il valore di ogni piano o porzione di piano occorre prendere in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva che gli elementi estrinseci, nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive, in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell'immobile".

Da qui l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della corte d'appello che dovrà pronunciarsi in conformità al principio enunciato.

Cassazione, ordinanza n. 21043/2017

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