Per la Cassazione la corrispondenza tra i legali non rileva ai fini di cui all'art. 91 c.p.c.

di Valeria Zeppilli - La corrispondenza tra avvocati deve sempre restare riservata e i legali non possono mai produrla se contiene proposte transattive, neanche per dimostrare di aver posto in essere un tentativo di conciliazione.

Parola di Corte di cassazione, che con la sentenza numero 21109/2017 del 12 settembre (qui sotto allegata) ha confermato la decisione già presa dal COA e confermata dal CNF di irrogare a un avvocato la sanzione disciplinare della censura per aver questi prodotto in giudizio la corrispondenza intercorsa con l'avvocato di controparte, contenente una proposta transattiva.

Avvocati, la divulgazione della corrispondenza va sanzionata

L'avvocato, dinanzi ai giudici di legittimità, aveva tentato di salvarsi dalla condanna disciplinare rilevando che lo scambio di corrispondenza prodotto era intercorso tra i difensori in ragione dell'invito del giudice a valutare la proposta transattiva dallo stesso formulata ricordando che del comportamento delle parti si sarebbe tenuto conto nella decisione finale ai sensi degli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile.

Per il legale, quindi, mettere a disposizione del giudice la corrispondenza intercorsa tra i difensori era l'unico modo per consentire al giudice di valutare il comportamento delle parti.

Tuttavia, la Corte, con la sentenza in commento, ha ricordato che la proposta conciliativa alla quale si riferisce l'articolo 91 è evidentemente quella formulata da una delle parti in causa, mentre l'unico potere del giudice in tal senso è quello di sollecitare le parti a conciliarsi senza formulare proposte ma, al limite, ipotesi transattive o conciliative. Solo nel momento in cui una di queste ultime sia fatta propria dalle parti, la stessa si trasformerà da ipotesi a proposta vera e propria, con applicazione del meccanismo di cui all'articolo 91.

Peraltro, anche ai fini di cui a tale norma, non vi è alcuna necessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i difensori: la proposta conciliativa alla quale l'articolo fa riferimento, infatti, va formulata dalla parte che ne è autrice in giudizio. L'eventuale rifiuto dell'altra parte è così insito nella mancanza di accettazione.

La divulgazione della corrispondenza, quindi, va sanzionata.

Corte di cassazione testo sentenza numero 21109/2017
Valeria Zeppilli

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