La giurisprudenza sull'ammissibilità dell'intervento volontario dell'impresa assicurativa del danneggiato nel giudizio da lui promosso

di Giulia Nelli - La giurisprudenza di merito prevalente, pur in un orientamento non del tutto pacifico, considera inammissibile l'intervento volontario della compagnia assicurativa del danneggiato nel giudizio da lui promosso contro l'assicuratore del responsabile, fondando la propria linea interpretativa sull'assunto per cui, in caso contrario, «l'esigenza di semplificazione sottesa all'art. 149 CdA» si scontrerebbe con un'azione volta a «ostacolare l'accoglimento della pretesa attorea a fronte del disinteresse manifestato dal responsabile civile e dalla compagnia assicurativa rimasti contumaci» (cfr Tribunale di Torino, sezione IV civile, sentenza 22 gennaio 2013 n. 389).

Indennizzo diretto e azione giudiziaria

L'indennizzo diretto è stato introdotto con il Codice delle Assicurazioni private (Dlgs n. 209/2005). L'articolo 149, mentre disciplina la procedura di risarcimento diretto, prevede la possibilità per il danneggiato di intentare una causa civile verso:

  • Il solo danneggiante (articolo 2054 C.c.)
  • Il proprio assicuratore (articolo 149 CdA)
  • Il danneggiante e il suo assicuratore (articolo 144 CdA)

L'azione diretta nei confronti del proprio assicuratore e l'azione ordinaria di responsabilità civile sono tra loro alternative ma non escludenti (a tal proposito si rimanda a Corte Costituzionale, sentenza 180/2009 e ordinanza n. 192/2010).

La posizione delle assicurazioni

In più occasioni i giudici di pace e di primo grado si sono trovati ad affrontare la costituzione in giudizio dell'assicurazione del danneggiato in qualità di mandataria dell'assicurazione del danneggiante, in forza del "mandato irrevocabile di rappresentanza" che legittimerebbe l'azione ai sensi degli articoli 77 e 317 del cpc.

L'intervento volontario e in proprio della compagnia del danneggiato nel giudizio da lui proposto nei confronti del danneggiante e della sua assicurazione Rca troverebbe invece fondamento normativo nell'articolo 1-bis della convenzione C.A.R.D. - prevista ma non regolata, dall'articolo 13 del Dpr 254/2006 - sulla base di uno schema giuridico rimandante alla delegazione cumulativa non liberatoria (articolo 1268 Cc).

Sull'inammissibilità dell'intervento volontario

La sentenza della Corte Costituzionale n. 180/2009 ha infranto il rapporto unico che sembrava legare assicurato e assicurazione per il risarcimento del danno: i Giudici delle Leggi hanno infatti sottolineato la facoltà del danneggiato di scegliere se agire contro il proprio assicuratore oppure contro quello del responsabile civile, con un binario parallelo di attività coesistenti.

La posizione dei Giudici di Pace

In questo senso sono molte le sentenze conformi, a partire dalla giurisprudenza prodotta dai giudici di pace (tra le tante: Gdp Bologna, sentenza 1688/2013 e ordinanza 21 giugno 2011; Giudice di pace Gdp Fidenza, sentenza n. 34/2012; Gdp Torino, sentenza n. 10842/2011 e n. 3781/2011; Gdp Taranto, ordinanza 11 agosto 2010; Gdp Nola, sentenza 1 maggio 2015).
«La speciale azione a contraddittorio limitato di cui all'articolo 149 - si legge nella sentenza del GdP Torino n. 5588/2010 - si affianca e coesiste con la tradizionale azione di responsabilità nei confronti del civile responsabile e con l'azione diretta ex art. 144 nei confronti dell'assicurazione di quest'ultimo».
Ancora più esplicito in materia di inammissibilità è stato il Giudice di pace di Treviso nella propria sentenza n. 774/2011: ad «ammettere impropriamente […] l'intervento volontario […] si riconoscerebbe all'interveniente la possibilità di agire di fatto in conflitto di interessi con il proprio assicurato, il che deve reputarsi inammissibile».

Netta anche la posizione rispetto all'ammissibilità in giudizio in applicazione della cosiddetta convenzione C.A.R.D.: un no ribadito dal Giudice di Pace di Torino nella sentenza 29 aprile 2010 n. 5588.

La giurisprudenza di merito (cfr, ad esempio, GdP Torino, sentenza n. 384/2011) ha messo in luce il paradosso per cui ammettere la legittimazione passiva in capo alle assicurazioni dei danneggiati porterebbe, in caso di vittoria della causa, a un'azione in giudizio contro se stessa (in quanto spetterebbe alla stessa compagnia assicurativa risarcire il proprio assicurato e poi rivalersi sulla compagnia del danneggiante).

La voce dei tribunali

L'intervento dell'assicurazione del danneggiato «pare carente dei presupposti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c - scrive il Tribunale di Torino nella sentenza m. 389/2013 già richiamata - non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del suo assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio. Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori (convenzione CARD) […] "trattasi di atti di natura privatistica che non possono legittimare l'esercizio di diritti davanti all'Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme che disciplinano la materia"».

Anche il Tribunale di Venezia, nella sentenza 17 aprile 2015 n. 1339, esclude la legittimazione della compagnia del danneggiato a intervenire in giudizio e, richiamando la sentenza della Consulta n. 180/2009, sottolinea che in caso contrario si vanificherebbe «la facoltà del danneggiato di scegliere il proprio contraddittore processuale».

L'orientamento difforme

A titolo di ricognizione, segnaliamo anche l'orientamento difforme rintracciabile nella sentenza Tribunale di Milano n. 13052 (l'intervento dell'impresa del danneggiato va qualificato come intervento adesivo autonomo che non danneggia la posizione processuale o sostanziale del danneggiato perché per effetto della delegazione, «il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo») e, da ultimo, nella sentenza 22 giugno 2017 n. 1837 del Tribunale di Torre Annunziata (si richiama il ruolo gestionale dell'assicurazione del danneggiato rispetto all'indennizzo sulla base della convenzione C.A.R.D. da cui discenderebbe un'ammissibilità dell'intervento litisconsortile in giudizio).
Sulla medesima posizione la Cassazione, sezione III civile, nella sentenza 11 ottobre 2016 n. 20408: è ammissibile la costituzione della compagnia assicuratrice del danneggiato se agisce in qualità di mandataria dell'assicurazione del responsabile civile e in nome e per conto della stessa ex articolo 77 C.p.c.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: