Il grooming è l'adescamento di un minore su internet tramite tecniche di manipolazione tese a superarne le resistenza e carpirne la fiducia a fini di abuso o sfruttamento sessuale

Cos'è il grooming

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Una delle più rilevanti minacce in rete è rappresentata dall'adescamento online del minore: c.d. grooming.

I minori, infatti, sono esposti al rischio di essere adescati da soggetti che li manipolano carpendone la fiducia e riducendone l'autocontrollo, per fini di abuso o sfruttamento sessuale.

È necessario, quindi, che i minori siano educati al buon utilizzo di internet per evitare eventuali rischi, in più gli organi competenti, sono chiamati a controllare i siti sospetti come forma di garanzia.

Il mondo virtuale - nella maggior parte dei casi - elimina i freni inibitori e l'adescamento diviene molto più facile.

La convenzione di Lanzarote

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Proprio a protezione dei bambini, contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, è stata firmata il 25 ottobre 2007 la Convenzione di Lanzarote.

Gli Stati firmando la stessa, si impegnano a criminalizzare ogni attività sessuale con bambini sotto l'età del consenso, la prostituzione minorile e la pornografia infantile. La Convenzione, inoltre, intraprende misure di prevenzione allo sfruttamento sessuale dei minori, tra cui l'educazione dei bambini, il monitoraggio dei responsabili e il controllo delle persone che lavorano con i minori.

Il grooming come fattispecie di reato

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È stato il Regno Unito il primo paese ad introdurre il grooming come fattispecie di reato penalmente rilevante. In Italia, solo nel 2012, con la legge n. 172 è stata data esecuzione alla Convenzione di Lanzarote. Nel codice penale

, infatti, è stato introdotto l'articolo 609 undecies che recita: "Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600 quinquies
, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione".

Naturalmente dalla semplice lettura del dettato legislativo, si evince che la tutela è stata ristretta ai soli minori di anni sedici, la peculiarità, però, sta nel fatto che si sanziona la condotta a prescindere dal verificarsi del danno, che, qualora dovesse verificarsi comporta un'aggravante.

Solo il Regno Unito specifica il grooming come "ogni condotta tesa ad organizzare un incontro, per se stessi o per conto di terzi, con un minore al fine di abusarne sessualmente".

Molto più rigida appare la normativa australiana e canadese che prevede sanzioni penali per il solo fatto di instaurare via internet una comunicazione, al fine di sedurre un minore per poi abusarne.

Vai alla guida Reato di adescamento di minorenni

Istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia

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Altra fattispecie di reato introdotta in Italia è quella prevista dall'articolo 414 bis del codice penale (istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia).

Esso recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma. Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume".

Tale delitto ha inserito per la prima volta nel nostro ordinamento penale la parola "pedofilia", ma molte questioni si sollevano per la collocazione dell'articolo in questione.

Esso seguendo l'articolo 414 codice penale - istigazione a delinquere - potrebbe configurarsi come un'aggravante e non come una fattispecie autonoma.

Per la dottrina, però, non vi sono dubbi, l'articolo 414 bis configura una fattispecie autonoma, ponendosi la norma in un rapporto di specialità.


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