Le sanzioni deontologiche e civilistiche previste in caso di mancato rispetto dell'obbligo di preventivo scritto da parte dell'avvocato

Preventivo scritto obbligatorio

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La legge annuale sulla concorrenza 2017 (l. n. 124/2017) ha introdotto nel nostro ordinamento l'obbligo per gli avvocati di fornire sempre e comunque ai clienti un preventivo scritto dei costi e degli oneri della prestazione da rendere a decorrere dal 29 agosto 2017 (leggi: "Avvocati e professionisti: dal 29 agosto preventivi obbligatori").

L'art. 1 della legge 124, infatti, ha modificato l'art. 13, comma 5, della legge professionale n. 247/2012, prevedendo che l'avvocato sia tenuto a comunicare in forma scritta (a prescindere dalla esplicita richiesta del cliente) a colui che gli conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale.

Violazione obbligo preventivo scritto: sanzioni deontologiche

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L'introduzione dell'obbligo, tuttavia, non è stata accompagnata dalla previsione esplicita di sanzioni specifiche per il caso di mancato adempimento.

Ciò vuol dire che, ad oggi, se un avvocato omette di redigere il preventivo dettagliato dei costi e degli oneri della prestazione richiesta dal cliente, rischia di essere assoggettato "solo" alle sanzioni previste dal codice deontologico.

La norma di riferimento, in particolare, è quella di cui al secondo comma dell'articolo 27 del testo che detta i doveri comportamentali che devono orientare l'attività dei legali, il quale prevede la sanzione dell'avvertimento per il caso in cui l'avvocato violi l'obbligo di dare al cliente e alla parte assistita adeguate informazioni circa la prevedibile durata del processo, gli oneri ipotizzabili e il prevedibile costo della prestazione.

Mancato preventivo scritto: conseguenze sul piano civilistico

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Dal punto di vista strettamente civilistico, poi, deve ritenersi che la mancata redazione del preventivo non incida sul diritto dell'avvocato ad essere comunque retribuito per la prestazione professionale svolta in favore del cliente.

Al limite, tale circostanza potrà solo orientare la determinazione del quantum degli onorari, con applicazione dell'importo minimo dei parametri stabiliti dal d.m. n. 55/2014, come aggiornati dal d.m. n. 147/2022.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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