Alle compensazioni previste dal Regolamento Ue n. 261 del 2004 possono aggiungersi risarcimenti supplementari in caso di particolari disagi

di Valeria Zeppilli - Se l'aereo fa ritardo il giorno di Ferragosto, al viaggiatore rimasto in aeroporto a trascorrere la festa in attesa di partire va riconosciuto non solo il danno patrimoniale ma anche il danno non patrimoniale.

Il regolamento europeo

A tutelare, in generale, i viaggiatori da ogni tipo di vacanza rovinata a causa di un imbarco negato, un ritardo prolungato o una cancellazione del volo vi è un apposito regolamento europeo: il numero 261 del 2004, che disciplina dettagliatamente le compensazioni economiche e i trattamenti che spettano ai viaggiatori a seconda del disagio subito e del tipo di tratta per la quale avevano acquistato il biglietto aereo.

Si tratta, tuttavia, di tutele che sono solo quelle minime garantite a tutti in quanto è lo stesso regolamento che permette, all'articolo 12, la concessione di risarcimenti supplementari.

Disagi e ritardi aerei a Ferragosto: scatta anche il danno non patrimoniale

Ed è proprio in forza di tale disposizione che, ad esempio, il Giudice di Pace di Brindisi (con la sentenza numero 557/2013 qui sotto allegata) ha riconosciuto a un passeggero che era rimasto in attesa del volo che lo avrebbe portato da Brindisi a Roma per 4 ore, non solo 150 Euro per non aver ricevuto l'assistenza che avrebbe dovuto essergli prestata ai sensi del regolamento UE (nel caso di specie, pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa e l'effettuazione di due chiamate telefoniche o di due messaggi via telex, fax o posta elettronica a titolo gratuito), ma anche ulteriori 200 Euro per il fatto di aver subito il disagio proprio il giorno di Ferragosto, ovverosia un giorno dedicato al riposo e allo svago delle persone.

GdP Brindisi testo sentenza numero 557/2013
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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