Per il Tribunale di Roma sì alla maggiorazione per il lavoro del legale nel periodo estivo feriale, ma senza quadriplicazione

di Lucia Izzo - La circostanza che l'avvocato presti la sua attività in periodo feriale può giustificare la maggiorazione dei compensi, tuttavia giungere alla quadruplicazione appare esorbitante a meno che non si tratti di causa straordinariamente importante, di particolare difficoltà e urgenza, che richiede particolare attività difensiva e l'elaborazione di atti di pregio e complessi.

La vicenda

Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, sezione XI, nella sentenza n. 11382/2016 (qui sotto allegata) accogliendo la domanda di un'avvocatessa che aveva agito per il saldo del suo onorario a seguito dell'attività prestata per la rappresentanza e assistenza dei convenuti in una procedura per rilascio di immobile acquistato all'asta giudiziaria.

Nel suo onorario l'avvocato ha conteggiato la somma prevista per la redazione del precetto e l'importo massimo previsto per l'assistenza alla procedura esecutiva, quadruplicando il totale in applicazione dell'art. 5, comma 3, della tariffa applicabile (D.M. n° 127/04).

Operazione giustificata dall'urgenza di liberare la casa che le era stata prospettata dai clienti, tanto da fissare l'ultimo accesso nel pieno mese di agosto (il 18), con conseguente sua necessità di modificare i propri programmi di ferie.

Per i giudici capitolini, la tariffa professionale anche nei rapporti tra l'avvocato e il proprio cliente, ha precisamente lo scopo di assicurare il pagamento delle spettanze del primo, e di quantificarne l'ammontare, indipendentemente da un previo accordo negoziale: la sua applicabilità supera, pertanto, ogni questione (come quelle poste nella causa di specie) in ordine al fatto che una determinata prestazione sia stata espressamente richiesta, o semplicemente accettata, dal cliente, ovvero sia stata resa opportuna o necessaria per ragioni oggettive o in conseguenza di decisioni di altri soggetti (come l'ufficiale giudiziario che fissa la data di un accesso, o il giudice che dispone un rinvio).

Maggiorazione del compenso all'avvocato che lavora in periodo feriale

A prescindere dall'avvertimento espresso che la professionista fece ai propri clienti sul periodo di ferie e sull'aumento dei propri compensi, la circostanza che l'attività sia stata prestata in periodo feriale può comunque incidere, anche in quanto sintomo di urgenza, sul compenso, a mente dell'art. 5 della tariffa.

Il Tribunale ritiene dunque di dover tenere conto, nella liquidazione dell'onorario dovuto alla professionista, del fatto che l'ultimo accesso ebbe luogo subito dopo ferragosto, tuttavia la somma dalla stessa indicata, risultante dall'applicazione dell'onorario massimo e dalla sua quadruplicazione, appare manifestamente esorbitante.

La liquidazione dell'onorario nella misura massima costituisce già, di per sé, il risultato di una valutazione complessiva della prestazione professionale che tiene conto della sua difficoltà, dell'urgenza, del pregio e della complessità degli atti elaborati e delle attività difensive svolte, e dei risultati conseguiti.

La quadruplicazione dell'onorario massimo rappresenta, a sua volta, il limite massimo dell'aumento previsto dalla tariffa del 2004 e può quindi essere applicata soltanto laddove sia possibile ravvisare la coesistenza di tutti gli elementi sopra indicati, oltre al requisito della straordinaria importanza della causa, espressamente previsto dalla disposizione tariffaria.

Nel caso di specie viene in rilievo una pratica (assistenza nella procedura di rilascio) del tutto ordinaria, seppur defatigante, che non presentava il benché minimo profilo di complessità, di difficoltà tecnico - giuridica o comunque di problematicità particolare. Non essendo stato provato il contrario, il giudice capitolino ridetermina l'onorario base e prevede un ragionevole aumento per l'urgenza e la prestazione in periodo estivo feriale.

Infatti, come stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis sent. 1202/2016) gli onorari "possono" essere raddoppiati e, se sì vuole, anche quadruplicati, secondo la previsione dell'art. 5 T.P., ma non per questo "debbono" necessariamente esserlo e la valutazione della particolare o addirittura straordinaria importanza, complessità, difficoltà della pratica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la cui discrezionalità già si esplica nella determinazione del compenso, sulla base dei medesimi parametri, tra i minimi e i massimi stabiliti nella tabella allegata alla tariffa stessa.

Tribunale di Roma, sent. n. 11382/2016

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