Colpa del ginecologo, del genetista e del laboratorio analisi. Riflessioni sulla sentenza della Corte di Cassazione civile n. 5004/2017
Avv. Francesco Pandolfi -- Il diritto di una donna in gravidanza al consenso informato deve avere un contenuto ampio e non ristretto: deve cioè consentire diversi tipi di scelte come, ad esempio, decidere di non abortire anche rispetto ad una nascita indesiderata (potendosi quindi preparare psicologicamente ed organizzativamente per tempo per accudire il bambino con problemi), oppure optare per l'aborto nel caso di alterazioni psico fisiche del nascituro.

Il risvolto pratico di questo principio è il seguente.

La violazione del diritto ad una piena informazione sulla salute del nascituro può dar luogo ad un'azione per il risarcimento del danno non solo quando si dimostri che, se adeguatamente informata, la madre avrebbe scelto di abortire, ma anche quanto manchi questa prova, cioè quando i genitori sono stati privati della possibilità di accogliere un bambino con problemi di salute.

Questo il succo della sentenza in commento (Cass. civ. n. 5004/17).

Parliamo del contenuto minimo degli obblighi di informazione che gravano sulle figure mediche in questione: contenuto che, rimasto in ombra in occasione delle fasi di giudizio di merito, viene messo in evidenza dalla Cassazione.

La responsabilità del ginecologo

La Corte è chiara e spiega. Di fronte alle carenze informative appurate nelle fasi di merito della causa risarcitoria, la Cassazione precisa che il ginecologo di fiducia ha l'obbligo di informare la sua paziente, ad esempio, di un'alterazione cromosomica ma senza limitarsi alla mera informazione: egli deve approfondire la questione. Come?

1) acquisire documentazione integrativa,

2) valutare le conseguenze possibili dell'alterazione,

3) le percentuali di verificabilità,

4) prospettare gli scenari sulla futura vita del nascituro e dei genitori,

5) descrivere l'incidenza della malformazione sulla salute futura del bambino,

6) descrivere l'incidenza della patologia sulla salute psico fisica della madre,

7) dare qualsiasi altra utile ed attendibile informazione alla donna affinché si possa determinare consapevolmente, tanto alla scelta dell'interruzione della gravidanza quanto alla scelta di proseguire (accettando i problemi del caso),

8) non spostare l'accertamento medico dovuto su un medico non specializzato o, peggio, sul laboratorio analisi.

La responsabilità del laboratorio analisi e del genetista

Su altro fronte, non meno importante è il ruolo del laboratorio analisi e del genetista.

A seguito di una richiesta di informazioni supplementari proposte dalla gestante e successive alla scoperta di un'anomalia genetica, sbagliano i professionisti se si limitano a dichiarare la semplice esistenza dell'anomalia e a reindirizzare la donna al ginecologo, ritenendo di aver assolto ai propri compiti.

In effetti, ricorda la Corte Suprema, il compito del laboratorio specialistico di diagnostica non si ferma a questa verifica, ma va oltre e, sulla specifica richiesta della paziente deve soddisfare le altre richieste di informazione anche in relazione alle probabili conseguenze dell'anomalia.

In pratica


Sono tutti argomenti questi che inducono la Corte a cassare la sentenza con rinvio a diversa della Corte di Appello.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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