Il contratto online o telematico è il contratto concluso attraverso strumenti telematici quando le parti non sono presenti nello stesso luogo contemporaneamente

Cos'è il contratto online

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Il contratto, per espressa previsione normativa, richiede l'incontro della volontà delle parti che sia diretta in modo inequivoco a creare, modificare o estinguere un rapporto avente natura patrimoniale. I contratti possono essere conclusi nelle forme più varie ma, con l'avvento della tecnologia e degli strumenti digitali, hanno avuto diffusione sempre crescente i cc.dd. contratti telematici.

Si parla di contratti telematici per far riferimento a quelle tipologie di contratti conclusi attraverso, appunto, strumenti telematici e quindi l'incontro della volontà delle parti avviene in modo diverso poiché le stesse possono non essere presenti nello stesso luogo contemporaneamente. I contratti telematici sono ricompresi nel novero dei contratti digitali i quali possono essere conclusi attraverso strumenti informatici o telematici e ricomprendono, dunque, tutti quei contratti che sono conclusi in forma elettronica.

Profili normativi dei contratti online

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Le norme alle quali fare riferimento sono l'art. 1322 c.c., il quale dispone che "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico" nonché l'art. 1350 c.c. in materia di forma del contratto.

Come si conclude un contratto online

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Normalmente le modalità attraverso le quali si conclude un contratto online sono due, ovvero con firma digitale e con il sistema point and click. Esaminiamoli nel dettaglio. La firma digitale costituisce l'equivalente informatico della firma tradizionale autografa. L'apposizione della firma digitale consente di accertare l'autenticazione del mittente (si può verificare dunque chi egli sia), il mittente non può negare di aver inviato il messaggio o il documento (non ripudio) ma soprattutto la garanzia che il documento non venga alterato (integrità). Il sistema point and click rappresenta la modalità di maggiore diffusione attraverso la quale vengono conclusi i contratti online.

In virtù del principio della libertà delle forme la manifestazione del consenso può avvenire attraverso qualsiasi mezzo anche per fatti concludenti. Per questa specifica ragione la manifestazione della volontà potrebbe potenzialmente essere espressa anche con l'indicazione del numero di carta di credito o con un semplice click. Quindi il contratto viene concluso esclusivamente con il click da parte dell'utente che rappresenta un fatto concludente tale da manifestare il consenso del cliente. Di seguito si passerà in rassegna la giurisprudenza di maggiore interesse, soprattutto per quanto riguarda le clausole vessatorie nei contratti online.

Giurisprudenza in materia di contratti online

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Dapprima, in relazione alle clausole vessatorie, giova rammentare che per i contratti telematici la giurisprudenza di merito ha rilevato che "Con riguardo alle clausole vessatorie online, l'opinione dottrinale prevalente - alla quale il Tribunale aderisce - ritiene che non sia sufficiente la sottoscrizione del testo contrattuale-, ma sia necessaria la specifica sottoscrizione delle singole clausole, che deve essere assolta con la firma digitale. Dunque, nei contratti telematici a forma libera il contratto si perfeziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamente approvate con la firma digitale" (Tribunale Catanzaro, sez. I, 30/04/2012).

In relazione alla tecnica del point and click, sempre il Tribunale di Catanzaro nella medesima pronuncia ha ammesso che "In ordine alla prima questione, è pacifico oramai che, vigendo nel nostro ordinamento il principio di libertà delle forme, la tecnica "del tasto virtuale" o "point and click", utilizzata normalmente nella contrattazione telematica, è sufficiente a manifestare il consenso contrattuale e ritenere perfezionato il contratto, laddove si tratti di contratto a forma libera" (Tribunale Catanzaro, sez. I, 30/04/2012).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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