Per il Tribunale l'obbligazione sussidiaria non sussiste se migliorano le condizioni economiche anche di un solo genitore

di Lucia Izzo - L'obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti viene meno laddove migliorino le condizioni anche di uno solo dei genitori.


È quanto stabilito dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 941/2017, che ha revocato il decreto che aveva onerato la nonna al pagamento di 160 euro per il mantenimento dei nipoti stante l'impossibilità economica dei genitori.


La madre di uno dei due, ossia la nonna dei piccoli chiamata a occuparsi del loro sostentamento al posto dei genitori, aveva evidenziato che la coppia, oltre a percepire un'indennità di disoccupazione, riusciva comunque a guadagnare qualcosa tramite lavori saltuari in albergo e pagamenti in nero ottenuti per attività private.


Indubbiamente una situazione non idilliaca, ma che, nonostante le difficoltà, avrebbe comunque consentito ai genitori di provvedere al mantenimento dei figli. Il cambiamento intervenuto nelle condizioni economiche dei coniugi proprio in corso di giudizio, avevano giustificato il venir meno dell'obbligo della nonna di sostenere economicamente i nipoti.

Niente mantenimento dei nonni se migliorano le condizioni economiche dei genitori

Le doglianze dei genitori non meritano accoglimento secondo il Tribunale salentino: i giudici precisano che l'obbligazione sussidiaria degli ascendenti laddove la situazione lavorativa dei figli migliori; nonostante la situazione economica risulti comunque difficilmente idonea a garantire la piena indipendenza economica, questa, valutata unitamente alle risorse economiche della madre (ovverosia la nonna dei bambini), deve ritenersi sufficiente a consentire il mantenimento della famiglia.


Pertanto, anche se i due percepiscono redditi sporadici si deve ritenere che la nonna non sia più tenuta al mantenimento dei nipoti, non rilevando neppure l'inadempimento totale dell'altro genitore.


I miglioramenti delle condizioni economiche dei genitori anche se percettore di redditi sporadici farantisce il mantenimento ai digli e il decreto va dunque revocato nona vendo rilievo l'inadempimento totale dell'altro genitore

Il mantenimento dei nonni è sussidiario

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte precisando che l'obbligo dei nonni sussiste laddove vi sia impossibilità oggettiva di provvedere al mantenimento della prole da parte dei genitori, ovverosia in caso manchi ogni risorsa economica, oppure quando vi sia omissione volontaria da parte di entrambi i genitori o di uno solo di essi e l'altro non abbia la disponibilità di provvedere al mantenimento dei propri figli (sent. n. 20509/2010).


Il mantenimento degli ascendenti, tuttavia è sussidiario in quanto l'obbligo grava sui genitori in senso primario o integrale. Pertanto, laddove vengano meno le difficoltà dei genitori o di uno solo di essi (che eventualmente potrà rivalersi sull'altro inadempiente), i nonni non saranno più tenuti a provvedervi.



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