Per il Tribunale di Roma la diversa collocazione fa venir meno anche l'assegnazione della casa familiare e l'assegno di mantenimento

di Lucia Izzo - Rileva ai fini del collocamento dei minori il loro desiderio di stare con un genitore espresso in sede di audizione davanti al giudice, il quale può provvedere a modificare la situazione precedente revocando l'assegnazione della casa e il contributo per il mantenimento dei figli.


È quanto emerge dal provvedimento del Tribunale di Roma, prima sezione civile, del 16 maggio 2017 (qui sotto allegato) che si è espresso modificando alcune delle precedenti statuizioni relative alla separazione di una coppia.


In particolare, è venuta meno la collocazione prevalente dei figli presso la madre, decisione che ha travolto anche l'assegnazione alla donna della casa coniugale e l'assegno di mantenimento che in prima battuta era stato posto a carico del padre.

Collocazione presso il padre "desiderio espresso unanimemente" dai figli

Per giungere a tale conclusione, il giudice ha tenuto in debita considerazione quanto emerso nel corso dell'audizione dei figli minori che hanno manifestato la situazione di disagio in cui versavano a causa dell'elevata conflittualità tra i genitori, e in particolare, di avere rapporti particolarmente problematici con la madre, tanto manifestare un "desiderio espresso unanimemente" di abitare col padre.


Il giudice ha deciso di affidare ai minori ai Servizi Sociali, affinché vengano posti in atto tutta una serie di necessari interventi per comporre il conflitto genitoriale e far sì che venga ripristinato un sano ed equilibrato rapporto dei minori con la madre: ad esempio interventi a sostegno alla genitorialità, terapia familiare, terapia individuale dei genitori e altro.


Un percorso che dovrà essere costantemente monitorato, segnalando ogni comportamento nocivo per i minori o comunque inadempiente rispetto alle prescrizioni individuali, nonché l'eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo.


Tuttavia, nel frattempo va preferita la collocazione prevalente dei minori presso il padre, stante il desiderio espresso dai figli, anche in considerazione della circostanza che "una diversa collocazione, anche alternata, rischierebbe, infatti, di inasprire i rapporti tra i minori e la madre ed accentuare il sentimento di ostilità che i minori manifestano verso la stessa".


Una decisione che risponde in maniera positiva all'interesse morale e materiale della prole, unica regola di giudizio che è imposta al giudice in ordine all'affidamento dei minori e ai provvedimenti conseguenti.


Da qui deriva anche la necessità di ribaltare la decisione sull'assegnazione della casa coniugale, la quale viene disposta in favore del padre, nuovo genitore collocatario, con ordine alla madre di cambiare abitazione entro 60 giorni, nonchè il venir meno dell'assegno di mantenimento originariamente predisposto a carico del padre a favore della donna, genitore allocatario.


Tribunale di Roma, 16 maggio 2017

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