Per la Cassazione se c'è il dubbio che l'assenza derivi dall'atteggiamento ostruzionistico dell'altro genitore il risarcimento non scatta

di Valeria Zeppilli - La condanna di un genitore a risarcire i danni derivanti dalla sua assenza nella vita del figlio, ai sensi dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile, è subordinata alla preventiva puntuale verifica delle motivazioni alla base della lontananza.

La reale disaffezione

Con ordinanza numero 14050/2017 del 6 giugno (qui sotto allegata), la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha infatti ricordato che il risarcimento scatta solo in presenza di una reale disaffezione. Se, invece, l'assenza di un genitore nella vita del figlio deriva dall'ostruzionismo dell'altro, la condanna a risarcire i danni non è fondata.

Nel caso di specie la Corte d'appello non aveva rinvenuto, nelle risultanze di causa, elementi tali da riuscire ad affermare che l'assenza del padre nella fase di crescita del figlio potesse essere senza dubbi ricondotta a un comportamento che lo stesso aveva tenuto volontariamente e, quindi, che si poneva in contrasto con i suoi doveri genitoriali. Era infatti possibile che la mancata presenza della figura paterna potesse dipendere da un atteggiamento ostativo della madre.

Da tale premessa, quindi, aveva tratto come conseguenza, confermata dalla Cassazione, l'impossibilità di riconoscere una qualche forma di risarcimento danni giustificata sulla base dell'articolo 709-ter del codice di procedura civile.

Vizio di omessa pronuncia

Dinanzi a una tale conclusione, la madre aveva tentato di rilevare il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice dell'appello, contestando che nel corso dei due gradi di giudizio sarebbe stata esaminata solo la domanda di risarcimento proposta in favore del figlio e non anche la sua domanda. La Cassazione, però, ha chiarito che tale vizio può ritenersi configurato solo se manca completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado. Se, invece, il giudice basa la sua decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda, il vizio non è prospettabile.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 14050/2017
Valeria Zeppilli

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