Lo chiarisce la Cassazione precisando però che nessun risarcimento spetta invece per la nascita indesiderata del figlio a causa di una menzogna del partner sulla fertilità

di Lucia Izzo - Commette il reato di violenza privata chi, con costrizione o con minaccia, costringe il partner ad adottare o a non adottare mezzi contraccettivi che incidono sulla potenzialità procreativa.


Non ha, invece, diritto a essere risarcito per la nascita indesiderata di un figlio, l'uomo che non ha preso precauzioni in quanto rassicurato dalla partner sul fatto che in quel periodo lei non fosse fertile.


Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 10906/2017 (qui sotto allegata) sul ricorso di un uomo che aveva proposto domanda di risarcimento dei danni a lui derivati dalla nascita indesiderata di un figlio.


La domanda veniva rigettata in sede di merito e da qui il caso veniva riproposto in Cassazione: secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto in debito conto il "principio generale e costituzionale della necessaria condotta di buona fede e correttezza delle parti nelle reciproche relazioni".

Il caso

L'uomo sostiene che la partner, prima del rapporto sessuale in cui venne concepito il loro figlio, gli aveva detto di essere in quel momento infertile per avere concluso proprio quel giorno il suo ciclo mestruale; informazione che, secondo la difesa, sarebbe stata una menzogna che avrebbe indotto il ricorrente a compiere l'atto sessuale senza alcuna precauzione.


Tuttavia, la doglianza su una presunta "vera e propria truffa

" non trova accoglimento in Cassazione: in primis, il motivo opera una commistione dell'illecito civile con quello penale, ma non chiarisce neppure il danno che da tale illecito sarebbe derivato all'uomo, ad esempio un danno patrimoniale per il sostentamento del minore oppure un danno non patrimoniale di tipologia esistenziale, avendo questi addotto solo che la sua vita è stata sconvolta e che non avrebbe potuto più costruire una famiglia regolare in quanto le successive compagne avrebbero tenuto conto dell'esistenza del bambino.


Nonostante la consolidata giurisprudenza in materia di correttezza e buona fede, non si comprende, precisa il Collegio, come un rapporto sessuale possa essere sussunto nell'esercizio del diritto e nell'adempimento del corrispondente obbligo di solidarietà richiamato dall'uomo.


Neppure è pertinente il riferimento all'art. 1, primo comma, L. 194/1978 che garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, trattandosi di un diritto pubblico garantito dallo Stato e non di un obbligo del partner.


Tutela della libertà sessuale e obbligo di rispettare la volontà del partner

L'obbligo del partner di rispettare la volontà della persona con cui intende compiere un atto sessuale completo si rinviene, invece, nell'ambito penale, come tutela della libertà sessuale (art. 609-bis e ss. c.p.) e non della fertilità o infertilita dell'atto sessuale come scelta che l'uno possa imporre all'altro.


Secondo la Cassazione, sotto quest'ultimo profilo, ossia laddove uno degli esecutori dell'atto sessuale ha costretto l'altro ad adottare o a non adottare mezzi che incidono su tale potenzialità procreativa, potrebbe integrarsi il reato di violenza privata art. 610 c.p. che, peraltro, si commette appunto con violenza o minaccia, ovvero costrizione, e non con una eventuale menzogna.


Il reato di truffa ex art. 640 c.p., pur invocato dal ricorrente nelle sue motivazioni, è contro il patrimonio: quindi l'acquisizione di una paternità indesiderata non è riconducibile a tale fattispecie poiché la norma prevede come conseguenza dell'inganno il fatto che chi delinque procura e sè o ad altri un ingiusto profitto.

Un rapporto sessuale non è un contratto

In sostanza, conclude la Corte, deve darsi atto che non può logicamente assimilarsi a un rapporto contrattuale un rapporto sessuale tra due persone a esso consenzienti e, tra l'altro, pacificamente non riconducibile ad alcuna attività di prostituzione, inserendovi in esso l'obbligo di ciascuno di informare l'altro del suo stato di fertlità o meno.


Anzi, al contrario, ciò rientra nel diritto alla riservatezza della persona che senza dubbio è tutelato dall'ordinamento. Neppure lo stesso ricorrente ha addotto di aver stipulato un contratto con la donna, spingendo la questione sul piano extracontrattuale.


Quanto all'illecito aquiliano, invece, se una persona fornisce al partner con cui intende compiere un atto sessuale completo un'informazione non corrispondente al vero in ordine al suo attuale stato di fertilità o infertilità, in concreto nulla ne può derivare in termini risarcitori per il combinato disposto dell'art. 1277 cpv e dell'art. 2056 primo comma del codice civile.


Infatti, una persona che è in grado di svolgere un atto sessuale completo non può, alla luce del notorio, ignorare l'esistenza di mezzi contraccettivi il cui reperimento e utilizzo sono talmente agevoli che non possono non essere ascritti alla ordinaria diligenza per chi appunto, in quel determinato caso, intende esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi delle sue potenzialità generative.


Come affermato dalla sentenza impugnata, il ricorrente in quanto portatore di un cosi forte e intenso desiderio di non procreare avrebbe dovuto adottare sicure misure precauzionali onde, non facendolo, egli stesso ha assunto il rischio delle conseguenze dell'azione.

Cass., III sez. civ., sent. n. 10906/2017

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