L'avviso di garanzia (tecnicamente informazione di garanzia), ex art. 369 c.p.p., è l'atto con cui si informa l'indagato di un'indagine a suo carico con l'invito a nominare un difensore di fiducia

Cos'è l'avviso di garanzia

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L'espressione avviso di garanzia, anche se il codice fa più propriamente riferimento ad informazione di garanzia, è un istituto tracciato dal diritto processuale penale e diretto all'indagato ed alla persona offesa.

Si tratta, in sostanza, di un atto attraverso il quale il destinatario apprende formalmente dell'esistenza di un procedimento penale in fase di indagine a suo carico.

L'avviso

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Funzione dell'avviso di garanzia

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Con esso il P.M. comunica all'indagato ed alla persona offesa i fatti per i quali si procede, le norme che si assume siano state violate nonché il prossimo compimento di un'attività c.d. garantita, ovvero un'attività alla quale l'indagato può presenziare con il suo difensore. Pertanto l'avviso di garanzia contiene sempre l'invito rivolto all'indagato di nominare un difensore di fiducia.

Disciplina normativa dell'avviso di garanzia

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Esaminiamo ora la norma di riferimento, ovvero l'art. 369 c.p.p. (rubricato, appunto, informazione di garanzia): "Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa

una informazione di garanzia con indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia. Il pubblico ministero informa altresì la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa del diritto alla comunicazione previsto dall'articolo 335, comma 3. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151". Il mancato invio dell'atto determina la nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1° lett. c).

Quando va inviato l'avviso di garanzia

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Le attività precedute dall'avviso di garanzia sono quelle garantite, ovvero quelle che richiedono la presenza del difensore dell'indagato.

Come già accennato, l'informazione di garanzia contiene sempre l'invito rivolto all'indagato di nominare un difensore di fiducia e, laddove questi non provveda in tal senso, il magistrato ne nomina uno d'ufficio rivolgendo la comunicazione all'ordine degli avvocati di riferimento.

Le attività garantite sono l'interrogatorio, l'ispezione e il confronto ai quali partecipa l'indagato, nonché l'ispezione a cui l'indagato non deve partecipare.

È considerata attività garantita finanche l'accertamento tecnico non ripetibile (l'art. 360 comma 1 dispone che "Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici").

Giurisprudenza sull'informazione di garanzia

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Riportiamo ora alcune significative pronunce giurisprudenziali in tema di avviso di garanzia:

Cassazione n. 9313/2021

Una informazione di garanzia, a termini dell'art. 369 cod. proc. pen., è atto che viene inviato dal pubblico ministero all'indagato quando deve essere compiuta una qualche attività cui il difensore ha diritto di assistere. Si tratta, come è noto, di un atto che garantisce alla persona cui viene spedito la possibilità di essere assistita da un proprio difensore di fiducia con contestuale invito a esercitare la relativa facoltà. Tale informazione di garanzia riporta, certo, le norme che si intendono violate, la data e il luogo di tali violazioni ed anche le generalità della parte offesa/denunciante (integrando le modalità esecutive, il contenuto e le finalità della condotta gli elementi minimi essenziali delle stesse ipotesi di reato indicate), tuttavia si tratta di un atto che prelude ad una attività successiva di indagine e, come nel caso di specie, non ne presuppone alcuna già svolta, diversa dall'acquisizione della notitia criminis attraverso la denuncia.

Cassazione n. 47861/2019

Nel caso in esame mancherebbe un qualsivoglia verbale di identificazione od avviso di garanzia e del diritto di difesa (artt. 369 e 369-bis cod. proc. pen.) notificato all'imputato, atti che non possono di certo essere sostituiti da una comunicazione telefonica ad incertam personam atteso che l'interlocutore telefonico del personale della Gendarmeria sammarinese non risulta essere stato meglio identificato e non è dato neppure conoscere l'intestazione dell'utenza contattata .... la conoscenza della celebrazione del processo non possa che avvenire attraverso la comunicazione/notificazione di atti all'interessato secondo il rigoroso rispetto delle norme del codice di rito. Quanto detto non può certo essere surrogato da una mera comunicazione telefonica oltretutto effettuata a soggetto non formalmente identificato, su di una utenza della quale non è dato conoscere il reale intestatario e/o utilizzatore e nella quale non è neppure dato sapere quali dati (al di là di un mera indicazione di data e di luogo di celebrazione del processo) siano stati effettivamente forniti al destinatario che non è emerso avere avuto precedenti comunicazioni o notificazioni al riguardo. Quando detto comporta una nullità dell'ordinanza impugnata ed impone l'annullamento della stessa con rinvio per nuovo esame."

Cassazione n. 264/2019

L'informazione di garanzia deve contenere, come prescritto dall'art. 369 cod. proc. pen., l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate e l'indicazione della data e del luogo del fatto. Qualora un soggetto abbia ricevuto informazione di garanzia in occasione di una perquisizione domiciliare ex art. 251 cod. proc. pen., da tale momento ha concreta notizia del reato per cui si procede nei suoi confronti (Cass. n. 22682 del 2010).

Daniele PaolantiDaniele Paolanti - profilo e articoli
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.

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