Abogado Francesca Servadei - La Prima Sezione della Corte di Cassazione ha adito le Sezioni Uniti chidendo loro di far luce sul seguente quesito: "se il giudice della esecuzione nella rideterminazione della pena complessiva finale in dipendenza del riconoscimento della continuazione - una volta individuata la violazione più grave e fatto salvo il contenimento del trattamento sanzionatorio entro il limite della somma delle pene inflitte con ciascuna condanna, come stabilito dall'art. 671, comma 2, cod. proc. pen. - possa quantificare l'aumento per un determinato reato satellite in misura superiore all'aumento originariamente applicato per quel reato"
E' lecito affermare che a monte di tale interrogativo vi era un contrasto in sede giurisprudenziale il quale vedeva due contrari orientamenti; con il primo, che si ritrova nella sentenza 24117/2016, sentenza 29941/2015, sentenza 29939/2015, sentenza 7432/2013, sentenza 43768/2012, il giudice dell'esecuzione quantificava la pene relativa a reati-satellite con il solo limite del II comma dell'articolo 671 del Codice di Rito; l'opposto orientamento, sentenza 37618/2016, sentenza 3276/2015, pronuncia 31424/2015 e sentenza 38331/2014, invece non consentiva al giudice la citata quantificazione, valorizzando il princio del favo rei e pertnato non riformandi in pius il trattamento sanzionatorio e proprio per quest'ultimo orientamento le Sezioni Unite hanno aderito.
Infatti i riuniti Ermellini di Piazza Cavour hanno statuito che la finalità dell'articolo 671 del Dodice di Procedura Penale andrebbe in contrasto con il principio del favor rei; la sua mancata applicazione consentirebbe il cosidetto cumulo materiale andando pertnato ad infliggere le pene per tutti i reati satellite commessi; inoltre le Sezioni Unite sottolineano come il giudizio di esecuzione è contrario ad un trattamento sanzionatorio più grave, tanto è vero che viene statuito che " il carattere sommario del processo esecutivo, il limitato contraddittorio che lo caratterizza, i limiti istruttori riconosciuti dall'ordinamento al giudice della esecuzione, il quale non può recepire i profili di conoscenza del fatto e della colpevolezza propri del processo ordinario" rendono "incongrua una valutazione di maggiore gravità dei fatti portati in continuazione (tanto presuppone l'aumento delle relative sanzioni) rispetto a quella del giudice della cognizione" .
Alla luce di quanto affermato le Sezioni Unite, con sentenza 26 novembre 2016 numero 6296, pronunciano il seguente principio di diritto: il giudice dell'esecuzione, in sede di applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna".
Tale principio rispetto la disciplina della continuazione in fase di esecuzione , tanto è vero che laddove l'articolo 671 del Codice di Rito statuisce il limite, per il G.E., di non oltrepassare la somma delle pene inflitte per ogni sentenza ovvero per ogni decreto è ugualmente vero che non è possibile far affidamento a canoni ermeneutici. In tal modo è rispettato pienamente il principio del favor rei non potendo quindi applicare aumenti in sede esecutiva, rispettando pertanto la pena irrogata dal giudice di merito.
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