Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: Principio di legalità in materia disciplinare e Deliberazioni del Consiglio Nazionale Forense

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sentenza 03.05.2005 n. 9097) hanno stabilito che "le deliberazioni con le quali il Consiglio Nazionale Forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono (…) regolamenti adottati dal un'autorità non statuale in forza d'autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità dell'art. 3/2 delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa, al riguardo, qualsiasi lesione del principio di legalità, particolarmente considerando, altresì, come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale".

Leggi la motivazione della sentenza

Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 03-05-2005, n. 9097

Motivi della decisione

Preliminarmente, i due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza e tra loro connessi, vanno riuniti ex art. 335 C.P.C..

Con il primo motivo, il ricorrente deduce "difetto di giurisdizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio Nazionale Forense in materia d'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione degli artt. 25 Cost., 102 Cost. e 6 disp. trans. Cost. in relazione all'art. 3 Cost. ed all'art. 360/1 nn 1, 2, 3 C.P.C. - conseguente incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge" adducendo: il difetto di terzietà ed indipendenza del Consiglio territoriale dell'Ordine degli Avvocati e del Consiglio Nazionale Forense; la mancata attuazione della 6^(5e) disposizione transitoria della Costituzione ed il conseguente difetto di potere giurisdizionale nel Consiglio Nazionale Forense; il cumulo nel Consiglio territoriale dell'Ordine degli Avvocati delle funzioni requirente, per l'avvio del procedimento, e giudicante, per la definizione di esso; l'arbitrarietà della disciplina, in quanto priva di riferimenti specifici in ordine sia all'individuazione dei fatti suscettibili di sanzione sia alla correlata determinazione del tipo e dell'entità della sanzione da irrogare; la disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori cui èconsentito ricorrere al giudice ordinario avverso le sanzioni disciplinari.

Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei prospettati profili.

Quanto ai Consigli territoriali, è principio più volte affermato nella giurisprudenza di questa Corte che tali organi associativi, anche quando operano in materia disciplinare, esercitino funzioni amministrative e non giurisdizionali, svolgendo i relativi compiti nei confronti dei professionisti appartenenti all'ordine forense a livello locale e, quindi, all'interno del gruppo costituito dai professionisti stessi e per la tutela degli interessi della classe professionale rappresentata a quel livello; ond'è che la funzione disciplinare esercitata da tali organi, così in sede di promozione come in sede di decisione del procedimento, risulta manifestazione d'un potere amministrativo, attribuito dalla legge per l'attuazione del rapporto che s'instaura con l'appartenenza a quel medesimo ordinedal quale sono legittimamente stabiliti i criteri di conformità o meno dei comportamenti tenuti dai propri appartenenti rispetto ai fini che l'associazionismo professionale intende perseguire per la più diretta ed immediata protezione di tali fini e soltanto di essi (e pluribus, da ultimo, SS.UU. 1.4.04 n. 6406, 23.1.04 n. 1229, 22.7.02 n. 10688, 11.2.02 n. 1904 e, nello stesso senso anche Corte cost. 12.7.67 n. 110, 6.7.70 n. 114 in motivazione, 2.3.90 n. 113).

Ne deriva che il richiamo agli artt. 25 e 102 della Costituzione, con riferimento ai principi di terzietà del giudice e di separazione tra la funzione requirente e quella giudicante, non è pertinente per i Consigli degli ordini territoriali, giacchè l'attività da questi esercitata non è attività giurisdizionale, onde la questione dilegittimità costituzionale sollevata dal ricorrente è manifestamente inammissibile.

Quanto al Consiglio Nazionale Forense, tale organo, allorchè pronunzia in materia disciplinare, ha, esso sì, natura giurisdizionale, in quanto giudice speciale istituito con l'art. 21 del D.L.L. 23.11.44 n. 382 e tuttora legittimamente operante, giusta la previsione della 6^(5e) disposizione transitoria della Costituzione, nonostante non si sia provveduto alla revisione legislativa dell'istituto prevista dalla stessa norma transitoria, atteso il carattere programmatico di essa e la non perentorietà del termine quinquennale indicatovi (SS.UU. 23.1.04 n. 1229, 22.7.02 n. 10688, 11.2.02 n. 1904, 7.2.02 n. 1732; sul carattere soltanto ordinatorio del termine contemplato nella citata disposizione transitoria, Corte cost. 11.3, 57 n. 41, 19.12.86 n. 284, ma già SS.UU. 19.1.70 n. 109); la questione di costituzionalità sollevata in relazione agli artt. 25 e 102 Cost. in relazione alla 6^(5e) disp. trans. Cost. è, dunque manifestamente infondata.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale in ordine alle disposizioni sul procedimento disciplinare innanzi al C.N.F., a differenza dall'analoga questione posta per i Consigli locali precedentemente esaminata, è da considerare ammissibile in ipotesi ma non in tesi, giacchè manifestamente infondata sotto il denunziato profilo, per il quale i suoi componenti non sarebbero giudici terzi ed imparziali.

Questa Corte ha già affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 del D.L.L. n. 382 del 1944 e degli artt. 59 e ss. del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37,in riferimento al (eventualmente pertinente) art. 108 della Costituzione, in quanto tali norme, nel disciplinare, rispettivamente, la nomina dei componenti del C.N.F. ed il procedimento che davanti al medesimo si svolge in materia di disciplina dei professionisti iscritti al relativo ordine, assicurano, per il metodo elettivo della prima e per le sufficienti garanzie difensive proprie del secondo, il corretto esercizio della funzione giurisdizionale, affidata al suddetto organo in tale materia, con riguardo all'indipendenza del giudice e all'imparzialità dei giudizi (e pluribus, SS.UU. 10.1.92, n. 185, 7.2.02 n. 1732, 11.2.02 n. 1904).

Tali affermazioni - che si ricollegano ad un persuasivo orientamento di principio espresso dal giudice delle leggi (Corte cost. 23.12.86 n. 284) - vanno condivise anche con riguardo agli, invocati dalricorrente, artt. 25 e 102 ed al testo novellato dell'art. 111 Cost..

Infatti, l'indipendenza del giudice consiste nell'autonoma potestà decisionale, non condizionata da interferenze dirette ovvero indirette di qualsiasi provenienza, e concerne non solo l'ordine giudiziario nel suo complesso ( art. 104 Cost.) ma anche i singoli organi, ordinari ( art. 107 Cost.) e speciali ( art. 108 Cost.), al fine di assicurare che l'attività giurisdizionale, nelle varie articolazioni, come la sua intrinseca essenza esige, sia esercitatasenza inammissibili influenze esterne (Corte cost. n. 284/1986 cit.).

Appare, pertanto, evidente come sul requisito dell'indipendenza non possa influire la circostanza che i componenti del Consiglio Nazionale Forense appartengano all'ordine di professionisti nei confronti dei quali il detto organo deve esercitare le sue funzioni, dacchè il tratto caratteristico della c.d. giurisdizione professionale è dato, anzi, proprio dalla vasta partecipazione - anche indiretta tramite il sistema elettivo, garanzia di per se stesso della democraticità del sistema e costituzionalmente legittimo (cfr. art. 106, sec. co., Cost.) - dei medesimi soggetti appartenenti alla categoria interessata, partecipazione che è giustificata dalla specifica idoneità dei singoli componenti il Collegio a pronunziarsi nella materia disciplinare, attinente, in sostanza, alle regole di deontologia professionale che l'Ordine ha ritenuto di dare a se stesso ed ai propri appartenenti riconoscendone la validità e la conformità alla communis opinio in un determinato momento storico ed in un determinato contesto sociale (di siffatta necessità d'adattamento evolutivo è espressione, nella specie, la recente riforma del Codice Deontologico approvata dal Consiglio Nazionale Forense il 20.10.99).

Sull'argomento, il giudice delle leggi (sent. 284/ 1986 cit.) ha anche rilevato come nel nostro ordinamento costituzionale esista un istituto intrinsecamente affine - il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, attribuito, ex art. 105 Cost., al Consiglio Superiore della Magistratura, composto per due terzi da magistrati - dalla specifica previsione del quale è logico desumere non avere illegislatore costituente ritenuto l'appartenenza alla medesima categoria professionale fatto tale da pregiudicare l'indipendenza del giudice; come, inoltre, la giurisdizione professionale sia conosciuta anche dagli ordinamenti di altri Stati e la Corte europea dei diritti dell'uomo (chiamata ad esaminare il medesimo problema pur se, naturalmente/ rispetto a una fonte normativa diversa e cioè all'art. 6, par. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata in Italia con L 4.8.1955 n. 848), abbia riconosciuto la sussistenza del requisito dell'indipendenza degli organi della giurisdizione professionale (sent. 23.6.81, nel caso Le Compte, Van Leuven, De Meyere e sent. 10.2.83, nel caso Albert e Le Compte) evidenziando, in particolare, che i membri dei collegi professionali partecipano al giudizio non già come rappresentanti dell'ordine professionale, quindi in una posizione incompatibile con l'esercizio della funzionegiurisdizionale, bensì a titolo personale, perciò in posizione di terzietà, analogamente a tutte le magistrature; come, in fine, i Consigli degli ordini professionali, decidendo in materia disciplinare, non giudichino in cause proprie dei suoi membri, bensì in controversie relative a soggetti estranei all'organo giurisdizionale, alla stessa maniera di quanto si verifica per tutti gli organi giudiziari.

Quanto alla tesi per cui le previsioni del codice deontologico forense in materia disciplinare sarebbero incompatibili con le invocate norme costituzionali, essendovi stabilite ipotesi di colpevolezza non determinate da norme statuali e non specificamente individuate, la stessa è parimenti infondata.

Le deliberazioni con le quali il Consiglio Nazionale Forense procede alla determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli stessi costituiscono, infatti,regolamenti adottati da un'autorità non statuale in forza d'autonomo potere in materia che ripete la sua disciplina da leggi speciali in conformità dell'art. 3/2 delle disposizioni sulla legge in generale, onde, trattandosi di legittima fonte secondaria di produzione giuridica, va esclusa, al riguardo, qualsiasi lesione del principio di legalità, particolarmente considerando, altresì, come tanto le tipologie delle pene disciplinari quanto l'entità delle stesse tra un minimo ed un massimo, ove graduabili, siano prestabilite dalla normativa statuale (RDL 1578/33).

Nè incide sulla legittimità costituzionale delle norme con le quali l'Ordine individua i comportamenti suscettibili di sanzione la mancata specifica individuazione di tutte le ipotizzabili azioni ed omissioni lesive del decoro e della dignità professionali, poichè anche in tema di illeciti disciplinari, stante la stretta affinitàdelle situazioni, deve valere il principio - più volte affermato dal giudice delle leggi in tema di norme penali incriminatrici cosiddette "a forma libera" (Corte cost. 16.7.1973 n. 133; 8.7.1975 n. 188;

25.1.1984 n. 5) - per il quale la predeterminazione e la certezza dell'incolpazione sono validamente affidate a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice, nella specie quello disciplinare, opera; d'altra parte, essendo in discussione soltanto dette predeterminazione e certezza delle norme d'incolpazione disciplinare, mentre del tutto improprio risulta il formale richiamo del ricorrente al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, neppure appare pertinente l'implicito riferimento ad altri precetti costituzionali, che, come quelli degli artt. 24 e 25, si riferiscono alla sola funzione giurisdizionale e non anche all'esercizio del potere disciplinare, espressione, invece, della potestà amministrativa dello Stato, come evidenziato dalgiudice delle leggi con la sentenza 8.6.1981 n. 100 (SS.UU. 5.5.03 n. 6766, 12.1.93 n. 269).

Devesi, in fine, considerare come l'autonomia degli ordinamenti professionali rispetto a quello statuale - della quale è peculiare espressione l'autodichia attuata mediante sia il codice d'autoregolamentazione di categoria sia la decisione anche giurisdizionale del singolo caso disciplinare - venga tuttora considerata un valore altamente positivo in una società libera e democratica; onde anche la specialità del giudice, che ad essa si collega, partecipa di tale valenza positiva ed appare, pertanto, fuor di luogo - oltre che giuridicamente infondata, per le già esposte ragioni di legittimità della funzione giurisdizionale esaminata, ed, in vero, anche dequalificante così della libera professione in sè come dell'ente esponenziale che, anche nel pubblico interesse, raggruppa e rappresenta quanti la esercitano - la denunzia didisparità di trattamento rispetto ai lavoratori dipendenti facultizzati a ricorrere al giudice ordinario avverso i provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti dai datori di lavoro.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce "travisamento delle prove assunte nel procedimento in relazione al numero 4) del primo comma dell'art. 360 CPC per omessa valutazione del contratto preliminare di vendita, in relazione agli artt. 1453 e 1458 CC, dei successivi atti fra le parti e per conseguente violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, primo comma n. 3 del CPC e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla lettera e) del primo comma dell'art. 606 CPP" adducendo: che, risoltosi ex art. 1453 CC per inadempimento del F. il contratto tra questi ed i C.-V. ed attesa la retroattività degli effetti di tale risoluzione ex art. 1458 CC, detta parteinadempiente, proprio perchè tale, non poteva essere considerata sua cliente; che l'incarico professionale di promuovere la lite nei confronti della B. gli era stato conferito dai soli C.- V. onde nessun mandato aveva ricevuto dal F., anche per questo non ravvisabile come suo cliente; che, avendolo il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna assolto dall'incolpazione relativa alla mancata restituzione dei documenti e, quindi, avendo escluso la qualità di parte assistita in capo al F., detta qualità non poteva logicamente essere riconosciuta in relazione alle altre incolpazioni; che il Consiglio Nazionale Forense non aveva adeguatamente valutato le prove testimoniali ed i documenti acquisiti in sede istruttoria nè l'esito per archiviazione del procedimento penale ex art. 380 CP; che il F., terzo rispetto al giudizio nei confronti della B., non poteva essere destinatario d'informazioni al riguardo nè dolersi delle iniziative assunte inquel giudizio non dal procuratore degli attori ma da costoro.

Il motivo non merita accoglimento.

L'attività professionale in ragione della quale sono imposti all'esercente la professione forense gli obblighi di lealtà, correttezza, fedeltà ed astensione nei confronti del cliente non è circoscritta a quella giudiziale ma si estende anche a quella stragiudiziale, alla qual categoria, nella specie, è stata correttamente riportata dal giudice a quo l'assistenza ad entrambe le parti sia nella stipulazione del contratto, ciò che rileva con riferimento al giudizio promosso dai C.-V. nei confronti del F. a ministero dell'odierno ricorrente, sia nella successiva attività giudiziale da svolgere nei confronti del terzo, in quanto prevista nel contratto stesso se pure in riferimento ad una sola delle parti ma nell'interesse anche dell'altra, ciò che rileva con riferimento alla gestione della detta attività da parte dello stesso odierno ricorrente ed in particolare alla sua utile trattazione prima ed ingiustificata cessazione poi senza farne partecipe il F..

In tale ottica sono del tutto irrilevanti - e ne è stata, pertanto, giustamente pretermessa la trattazione da parte del giudice a quo - l'esito e le relative motivazioni del procedimento penale ex art. 380 CP promosso nei confronti dell'Avv. A. a seguito d'esposto del F., dacchè detta norma prevede e punisce l'infedele difesa, assistenza o rappresentanza "dinanzi all'Autorità giudiziaria" e non anche la violazione dei doveri di correttezza nell'assistenza del cliente in sede stragiudiziale - qual è il caso in esame - onde gli accertamenti operati e gli apprezzamenti effettuati dal giudice nell'un caso non possono avere riflessi nell'altro.

Parimenti irrilevante l'assoluzione dall'incolpazione per mancata consegna di copia del contratto, in quanto non solo, in violazione del principio d'autosufficienza, non è riportata in ricorso la motivazione fornita al riguardo dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, ciò che impedisce la delibazione dell'argomento e tanto già basterebbe alla sua reiezione, ma anche perchè lo stesso odierno ricorrente ebbe a contestare l'incolpazione degna (cfr. narrativa della sentenza impugnata) in ragione non dell'insussistenza del rapporto professionale ma del divieto di consegna del documento impostogli dalle parti stipulanti.

Nè l'odierno ricorrente rimaneva esentato dagli obblighi derivantigli dall'assistenza resa ad entrambe le parti - e principalmente proprio al F., che primo l'aveva contattato ed incaricato delle attività necessarie alla realizzazione del suo interesse all'acquisizione dell'immobile, come giustamente evidenziato dal giudice a quo - per il fatto che le parti stesseavessero, in ipotesi, convenuto la risoluzione del contratto ove il F. non avesse provveduto al versamento della caparra necessaria anche al promovimento dell'azione nei confronti della B..

Al riguardo devesi, infatti, considerare come la risoluzione di diritto del contratto, pur ove conseguente all'applicazione d'una clausola risolutiva espressa, postuli comunque l'accertamento giudiziale di essa e non solo per la sussistenza ma anche per l'imputabilità dell'inadempimento, in quanto la pattuizione di tale modalità di scioglimento del contratto, se elimina la necessità dell'indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, essendo stato tale requisito attribuito anticipatamente all'inadempimento stesso dai contraenti, non incide, tuttavia, sugli altri principi regolatori della risoluzione nè, in particolare, configura una responsabilità aprioristicamente svincolata dall'accertamento dellacolpa, onde, in difetto del requisito della colpevolezza, da accertarsi in giudizio, la risoluzione nè si verifica nè, di conseguenza, può essere pronunziata (Cass. 14.7.00 n. 9356, 26.11.94 n. 10102, 16.4.92 n. 4659, 4.12.91 n. 13044, 2.6.90 n. 5169, 17.12.90 n. 11960, 27.6.87 n. 5710).

Tanto considerato, rimangono prive di rilevanza tutte le argomentazioni nelle quali si articola il motivo in esame, in quanto basate sugli erronei presupposti dell'insussistenza d'un rapporto professionale e dell'immediata operatività sul rapporto stesso dell'assunta clausola di risoluzione; ciò che è assorbente anche a non voler considerare, altresì, quanto alla prima, le omesse puntuali indicazione e riproduzione, in violazione del già richiamato principio d'autosufficienza del ricorso (e pluribus, recentemente, Cass. 10.8.04 n. 15412, 28.7.04 n. 14262, 17.2.04 n. 3004, 21.10.03 n. 15751), delle deposizioni testimoniali e deidocumenti ai quali è fatto riferimento e, quanto alla seconda, dello spatium temporis comunque imposto, per l'assunzione d'un incarico contro l'ex cliente, dall'art. 51 del codice deontologico.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare come l'assunto travisamento delle prove, argomento comunque travolto dalla considerazione che precede in tema d'autosufficienza del ricorso, non sarebbe stato deducibile in questa sede, giacchè tale vizio della sentenza, risolvendosi nell'inesatta percezione da parte del giudice d'elementi di valutazione - utilizzati, quindi, per la formazione del convincimento in contrasto con il loro contenuto obiettivo quale risultante dagli atti processuali - costituisce un errore denunziabile soltanto con il mezzo della revocazione all'uopo espressamente previsto dall'art. 395 n. 4 CPC, dacchè, da un lato, la predisposizione da parte dell'ordinamento d'un mezzo specifico d'impugnazione non consente l'utilizzazione d'un mezzo diverso per ilmedesimo motivo di censura e, dall'altro, comunque errore siffatto comporta un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità (e pluribus Cass. 1.8.01 n. 10475, 20.4.01 n. 5899, 2.8.00 n. 10122, 3.2.00 n. 119528.11.98 n. 12089); come, inoltre, non sia pertinente il richiamo all'art. 606 lett. e) CPP, in quanto non solo lo stesso ricorrente contraddittoriamente sostiene nel medesimo contesto l'inapplicabilità delle norme processual-penalistiche, ma anche perchè nei procedimenti disciplinari relativi agli Avvocati si devono seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che per ogni singolo istituto sono dettate dalla legge professionale ed, in mancanza, sono applicabili quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto quando la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero sorga la necessità d'applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale (SS.UU.12.6.89 n. 558), ipotesi quest'ultima che non ricorre in tema di motivazione della sentenza resa dal Consiglio Nazionale Forense.

Con il terzo motivo, il ricorrente, richiamandosi al 1997 quale epoca dei fatti contestati, deduce l'intervenuta prescrizione quinquennale dell'azione disciplinare ex art. 51 del RDL 27.11.33 n. 1578.

Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato.

L'art. 51 invocato dal ricorrente prevede, è vero, che l'azione disciplinare si prescriva in cinque anni, tuttavia, vertendosi in tema di prescrizione, vige il principio secondo cui questa non è rilevabile d'ufficio, ma dev'essere eccepita dalla parte interessata ex art. 2938 CC e si tratta di eccezione di merito, che postula indagini di fatto, onde non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.

Ipotesi che, appunto, ricorre nel caso in esame, atteso che l'eccezione, a quanto risulta dalla decisione impugnata, non censurata anche per omessa pronunzia sul punto, non è stata proposta al Consiglio Nazionale Forense, innanzi al quale il giudizio disciplinare è stato discusso all'udienza del 25.10.03, quando la questione poteva già essere sollevata.

Per sola completezza può, dunque, anche rilevarsi come la prescrizione sia stata validamente interrotta, nel caso in esame, sia in fase amministrativa, con effetti istantanei, in ragione degli atti procedimentali svoltivi, sia in fase giurisdizionale, con effetti permanenti ex artt. 2943/1 e 2945/11 CC, in ragione dei ricorsi proposti prima al Consiglio Nazionale Forense e poi a queste SS.UU. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.

Ne consegue la reiezione anche del separato ricorso inteso alla sospensione della misura disciplinare in discussione.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi 22133/04 e 22133/04 bis, li respinge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 febbraio 2005.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2005.




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