Addio ai "salassi" per i servizi di assistenza post-vendita

di Redazione - I servizi di assistenza post-vendita devono costare quanto una chiamata standard, nulla di più. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue con la sentenza n. C-568/15 di oggi (qui sotto allegata in francese), pronunciandosi sul ricorso di un'associazione di consumatori contro una società di apparecchiature elettroniche tedesca, che aveva pubblicato sul proprio sito un numero telefonico per servizi di assistenza postvendita, il cui accesso comportava costi superiori a quello di una comunicazione standard verso numeri di linea fissa o cellulari.

L'associazione chiedeva pertanto la cessazione della pratica commerciale ritenuta sleale, giacché in conformità alla direttiva dei diritti dei consumatori, gli Stati membri devono garantire che laddove il professionista usi una linea telefonica per essere contattato dagli utenti, questi non devono pagare più della tariffa base per le chiamate effettuate verso la medesima linea.

Il problema gira intorno alla nozione di "tariffa base" che secondo la Corte Ue va interpretato nel senso che il costo di una telefonata verso una linea di assistenza (a seguito di un contratto concluso) gestita da un professionista, non può eccedere il costo di una chiamata standard, ossia quello delle chiamate verso numeri fissi o cellulari.

In tal senso militano, secondo la corte lussemburghese, sia il contesto in cui la nozione è usata nella direttiva che la finalità della stessa, mirante a garantire un elevato livello di protezione ai consumatori. Viceversa, se i professionisti fossero autorizzati a fatturare tariffe superiori a quelle di una telefonata standard, ciò dissuaderebbe gli utenti dall'usare la linea telefonica di assistenza per ottenere info relative al contratto o per far valere i loro diritti (come, ad esempio, alla garanzia o al recesso).

In ogni caso, precisa la Corte Ue, non rileva che il professionista possa o meno realizzare profitti mediante il servizio di assistenza telefonica, purchè sia rispettato il limite del costo standard.

Corte Ue C-568/15

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