Tale impugnazione va proposta nella comparsa di costituzione, salvo che l'interesse sorga dall'impugnazione di un soggetto diverso dall'appellante principale

di Valeria Zeppilli - Se la parte che ha subito un appello intende a sua volta impugnare la medesima sentenza, deve proporre appello incidentale nello stesso processo, come previsto dall'articolo 333 c.p.c. (vai alla guida: "L'appello incidentale - guida legale con formula")

Tale facoltà, tuttavia, è subordinata al rispetto di specifici termini.

Quando si propone l'appello incidentale?

In particolare, l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'articolo 166 del codice di procedura civile, ovverosia almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione.

Tale attività, se tempestiva, è sufficiente a perfezionare l'impugnazione, che, infatti, non deve essere notificata alla controparte, a meno che questa non sia rimasta contumace.

Cosa accade in caso di differimento dell'udienza?

Nel caso in cui l'udienza di comparizione sia differita dal giudice ai sensi del quinto comma dell'articolo 168-bis c.p.c., la giurisprudenza della Cassazione ha precisato che "il termine per la proposizione dell'appello incidentale va calcolato assumendo come riferimento la data dell'udienza differita, e non quella originariamente indicata nell'atto di citazione" (Cass. n. 1567/2011).

Il termine si considera libero?

Quando stabilisce il termine per la proposizione dell'appello incidentale, l'articolo 343 del codice di rito non prevede espressamente se il termine di costituzione debba considerarsi libero o no.

A fugare ogni dubbio a riguardo, tuttavia, è intervenuta ancora una volta la giurisprudenza di legittimità, la quale ha precisato che "rappresentando il termine libero un'eccezione alla regola generale, la deroga ad essa deve essere espressamente sancita dal legislatore, con la conseguenza che, in difetto, si deve ritenere che il computo del termine vada effettuato nel rispetto della regola generale fissata all'art. 155" (Cass. n. 8116/2013).

Di conseguenza, deve ritenersi che nel computo dei termini per la proposizione dell'appello incidentale, in difetto di una deroga espressa, si esclude il dies a quo, che anche nei termini a ritroso come quello in analisi è rappresentato nel giorno di partenza del computo, mentre si conteggia il dies ad quem, che nel caso di specie coincide con il giorno finale del computo all'indietro.

Cosa fare se l'interesse sorge a seguito di impugnazione di una parte diversa dalla principale?

Nel disciplinare i termini per l'appello incidentale, l'articolo 343 del codice di procedura civile prende in considerazione anche un caso specifico: quello in cui l'interesse a proporre appello incidentale sorga non a seguito dell'appello principale ma in conseguenza dell'impugnazione di un'altra parte.

Se una simile ipotesi si verifica, tale appello va proposto nella prima udienza successiva alla proposizione dell'impugnazione che ha fatto sorgere l'interesse allo stesso.


Valeria Zeppilli

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