E, ai fini della sussistenza dell'illecito, non è necessaria la richiesta del locatore di restituzione del bene

di Valeria Zeppilli - In caso di locazione di un appartamento ammobiliato, al termine del contratto il conduttore deve restare lontano dalla tentazione di portare via con sé alcuni oggetti che, anche se divenuti familiari dopo il ripetuto utilizzo, non per ciò solo possono essere considerati di sua proprietà. In altre parole, se fu il locatore a consegnarglieli unitamente alla casa, è lì che devono restare anche quando il rapporto contrattuale viene a cessare.

Il nostro ordinamento, infatti, all'articolo 646 c.p. punisce come reato la cd. appropriazione indebita, ovverosia il comportamento di chi si appropria del denaro o della cosa mobile altrui, della quale abbia a qualsiasi titolo il possesso, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (vai alla guida: "L'appropriazione indebita"). Il rischio che corre il conduttore, quindi, non è da poco: quello di subire una reclusione fino a tre anni e di dover pagare una multa fino a milletrentadue euro.

Richiesta di restituzione

Oltretutto, come ribadito anche dal Tribunale di Genova con la sentenza numero 3938/2016 qui sotto allegata, ai fini della sussistenza dell'illecito non è neanche necessaria la richiesta del locatore di restituzione del bene del quale il conduttore si è indebitamente appropriato, essendo infatti sufficiente che quest'ultimo abbia dato allo stesso una destinazione diversa rispetto a quella originaria.

Beni sottratti

A nulla importa, poi, che il bene sottratto sia di grande valore o di valore più modesto, né che il conduttore si appropri di una sola cosa presente nell'appartamento o di più di una: sempre tenendo conto delle norme che regolano il nostro sistema penale, infatti, anche la sottrazione di un armadio (come dimostra il caso oggetto della pronuncia sopra citata) può comportare una condanna penale, senza che a tal fine sia indispensabile portare via più cose o cose di valore più consistente come cucina o elettrodomestici.

Tribunale di Genova testo sentenza numero 3938/2016
vedi anche:
Appropriazione indebita: guida legale
Valeria Zeppilli

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