L'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) nella sua funzione di organismo alternativo di risoluzione delle controversie si affianca all'ABF dal 9 gennaio 2017

Arbitro per le controversie finanziarie: cos'è

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Dal 9 gennaio 2017, in Italia è operativo l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), un nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie bancarie, caratterizzato dall'adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura, in analogia all'Arbitro bancario finanziario (ABF) presso la Banca d'Italia. L'obiettivo è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori.

Dalla stessa data è attivo anche il sito dedicato www.acf.consob.it, attraverso il quale potranno presentarsi le domande di arbitrato per via telematica.

Chi può rivolgersi all'ACF

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I ricorsi all'Arbitro per le controversie finanziarie sono consentiti quando le controversie coinvolgano gli investitori "retail" e gli intermediari finanziari.

Investitori retail

I c.d. investitori "retail" sono risparmiatori, anche imprese, società o enti, privi di adeguata conoscenza e competenza nel settore dei servizi finanziari che, per tale motivo, si affidano a intermediari finanziari, dunque banche, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare o finanziaria, governi nazionali e anche grandi imprese.

Intermediari finanziari

Sono intermediari finanziari invece i soggetti a cui ricorrono i risparmiatori per effettuare i loro investimenti finanziari. Banche, società di intermediazione mobiliare e soggetti che si occupano della gestione di fondi di investimento come le sicaf e le sicav.

Anche le società di intermediazione finanziaria estere possono essere evocate innanzi all'Acf, purché abbiano una succursale in Italia (laddove la sede principale sia in Europa) oppure siano autorizzate ad operare nel nostro paese (se trattasi di società extracomunitarie).

Per quali violazioni si ricorre all'ACF

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Si ricorre all'Arbitro per le controversie finanziarie nel caso in cui gli intermediari violino gli obblighi di correttezza, di diligenza, di informazione e di trasparenza previsti dalla normativa quando prestano servizi di investimento (acquisto e vendita di titoli) o si occupano della gestione collettiva del risparmio (es: fondi comuni di investimento mobiliare).

Come fare ricorso all'Arbitro per le Controversie finanziarie

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Il ricorso all'ACF è totalmente gratuito e per l'invio e la gestione è prevista una procedura completamente on-line attraverso il sito dedicato, che richiede la previa registrazione al sito, con conseguente rilascio delle credenziali di accesso all'area riservate da cui avviene l'inoltro del ricorso, nel rispetto delle istruzioni operative fornite.

prima di inviare il ricorso all'ACF però è previsto che sia già stato presentato un reclamo all'intermediario e che questi non abbia risposto o abbia risposto in modo insoddisfacente nel termine di 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Attenzione, presentato il reclamo, si ha tempo un anno per rivolgersi all'ACF con ricorso, la somma che è stata richiesta dall'intermediario non deve superare i 500.000 euro e infine se ci si rivolge all'Arbitro non devono essere state avviate altre procedure alternative e stragiudiziali per risolvere la controversia.

Il ricorso, per quanto riguarda il contenuto, deve esporre i fatti, identificare l'intermediario e riportare la somma richiesta. Il ricorso può essere presentato personalmente, avvalendosi della assistenza di associazioni o conferendo incarico a un legale. Allo stesso vanno allegati inoltre, alcuni documenti obbligatori come il documento di identità del soggetto che presenta il ricorso, il reclamo che è stato presentato all'intermediario corredato dalla ricevuta).

ACF: procedura e decisione

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La segreteria tecnica, se considera il ricorso ricevibile, lo trasmette all'intermediario entro 10 giorni dal ricevimento, se invece ritiene che lo stesso debba essere integrato o chiarito, concede al ricorrente 10 giorni di tempo e in questo caso solo scaduto quest'ultimo termine, potrà trasmetterlo all'intermediario.

La segreteria se ritiene invece che il ricorso sia manifestamente irricevibile o inammissibile, ne informa il Presidente che, se di parere contrario, fa proseguire alla segreteria l'istruttoria attraverso l'invio all'intermediario.

Ricevuto il ricorso l'intermediario ha 30 giorni per trasmettere le sue deduzioni e la documentazione probatoria, deduzioni a cui il ricorrente può replicare con conseguente possibilità di replica da parte dell'intermediario.

La Segreteria a questo punto forma il fascicolo, redige una relazione e trasmette tutto al Collegio, composto da 4 membri più il Presidente, a cui spetta la decisione del ricorso.

In particolare, il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob, mentre gli altri due membri, seppur formalmente nominati dalla Consob, sono designati uno dalle associazioni dei consumatori e l'altro dalle associazioni degli intermediari.

La procedura consente sia all'investitore, sia all'intermediario di rappresentare le proprie ragioni, nel rispetto del pieno contraddittorio tra le parti e si conclude con una decisione dell'Arbitro, adottata in base alla normativa in materia, compresi gli atti generali della Consob e delle Autorità di Vigilanza Nazionali ed Europee.

I dettagli della procedura sono contenuti in ogni caso nel Regolamento aggiornato nel giugno 2021 (sotto allegato) che si occupa di disciplinare nel dettaglio i compiti dei vari organismi che compongono l'ACF e l'intera procedura, dalle condizioni di ricevibilità del ricorso fino alle spese del procedimento poste a carico di un fondo apposito per garantire la gratuità dello stesso al ricorrente.

Scarica pdf Nuovo Regolamento ACF - giungo 2021

Foto: 123rf.com
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