Il Tribunale di Pescara ha escluso la responsabilità medica di una Casa di Cura Privata per un intervento di chirurgia estetica mal eseguito da un chirurgo "solo occasionalmente" collegato alla Clinica privata "da un rapporto convenzionale". A sostegno di tale decisione il Tribunale ha rilevato che la responsabilità di una Casa di Cura Privata può conseguire anche a norma dell'art. 1228 c.c. quale responsabilità indiretta per l'inadempimento degli ausiliari. Tuttavia "presupposto indispensabile per l'affermazione della responsabilità della struttura sanitaria è che il soggetto operante sia comunque collegato all'organizzazione aziendale della struttura e la sua prestazione sia necessaria per l'esecuzione della prestazione della Casa di Cura". Presupposto questo mancante nel caso di specie, posto che il sanitario era estraneo alla organizzazione della Clinica e non agiva quale ausiliario della medesima. Tribunale di Pescara, 9 settembre 2004, n. 324 (Si ringrazia l'Avv. Filippo De Rosa per aver segnalato la sentenza e trasmesso il testo integrale)

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