Avv. Cristina Matricardi |

Cassazione: commette reato di riduzione in schiavitù chi sfrutta una persona debole

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 3368/2005) ha stabilito che la riduzione (o comunque il mantenimento), di una persona più debole in uno stato di soggezione continua (che va dalla costrizione a prestazioni lavorative o sessuali, all'accattonaggio o a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento), comporta una condanna per il reato di riduzione in schiavitù. Con questa decisione i Giudici del Palazzaccio hanno delineato gli elementi costitutivi della nuova figura criminosa introdotta (modificando l'art.600 del codice penale) dalla L. 228/2003 che richiama la Convenzione di Ginevra del 1926. Tale convenzione definisce come schiavitù il fatto di esercitare su una persona i poteri spettanti al proprietario, e quindi in buona sostanza il fatto di considerare un essere umano come un oggetto di proprietà. Infine la Corte ha chiarito che "la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona" e che la fattispecie "richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittando di situazione di inferiorità".

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale

MOTIVI DELLA DECISIONE

La legge 11/8/2003 n. 228, recante misure contro la tratta delle persone, col suo art. 1, ha integralmente ridefinito il reato di riduzione in schiavitù, sostituendo il previgente art. 600 c.p. con il seguente art. 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù): chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Il legislatore, nell’evidente intento di conferire determinatezza alla fattispecie abrogata, che puniva genericamente chiunque riduceva una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, ha descritto analiticamente la condotta materiale del reato, configurando un delitto a fattispecie plurima, che è integrato alternativamente: dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario: è questo un reato di mera condotta, parametrato sulla nozione di schiavitù prevista dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 25/10/1926, ratificata con r.d. 26/4/1928 n. 1723, secondo il quale la schiavitù è lo stato o la condizione di un individuo sui quali si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi; dalla condotta di chi riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative (es. servitù per debiti) o a prestazioni sessuali, o all’accattonaggio o comunque prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (es. servitù della gleba): si tratta in questo caso di un reato di evento a forma vincolata, in cui l’evento, consistente nello stato di soggezione in cui la vittima è costretta a svolgere determinate prestazioni, deve essere ottenuto dall’agente, alternativamente, mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

Il legislatore del 2003, nel definire l’evento, riprende in parte la nozione di servitù per debiti quella di servaggio o servitù della gleba definite rispettivamente nelle lettere a) e b) dell’art. 1 della Convenzione supplementare di Ginevra del 7/9/1965, ratificata con lege 20/12/1957 n. 1304.

Aggiunge però l’accattonaggio e le prestazioni sessuali.

Ma soprattutto richiede una condotta del soggetto attivo qualificata da minaccia, violenza, inganno, abuso di autorità, o approfittamento di situazione di inferiorità o di necessità.

Lo stato di necessità come sopra previsto non è una causa di giustificazione del reato, bensì un elemento della fattispecie, e più precisamente un presupposto della condotta approfittatrice dell’agente.

Perciò, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la nozione di necessità non corrisponde a quella precisata nell’art. 54 c.p., ma è piuttosto paragonabile con la nozione di bisogno di cui all’art. 1448 cod. civ. e va intesa come qualsiasi situazione di debolezza o di mancanza materiale o morale, adatta a condizionare la volontà della persona.

Infatti, come nel caso di rescissione del contratto per lesione, nell’ipotesi di riduzione in schiavitù di cui si tratta si verifica una sproporzione tra la prestazione della vittima e quella del soggetto attivo, che deriva dallo stato di bisogno della prima di cui il secondo approfitti per trarne vantaggio (si pensi proprio al caso di specie in cui l’imputato ospitava nella sua casa le donne immigrate clandestinamente e, approfittando del loro stato di precarietà, le costringeva a prostituirsi per il suo vantaggio).

Tanto premesso, va respinto il secondo motivo di ricorso (n. 2.2), giacché correttamente il tribunale del riesame ha ritenuto che le straniere M. e P. versavano in uno stato di necessità, in quanto immigrate clandestine, private per giunta del passaporto.

Di qui i gravi indizi di colpevolezza a carico del G., il quale le costringeva alla prostituzione approfittando appunto del loro stato di necessità, ma anche sistematicamente percuotendole e minacciandole (anche di morte).

Anche la prima censura appare chiaramente infondata, giacché l’ordinanza impugnata ha puntualmente richiamato le dichiarazioni delle persone offese, i risultati dei servizi di osservazione della polizia giudiziaria e infine le dichiarazioni di tale D. S., da cui risultavano in linea di fatto i comportamenti, di minaccia e violenza, tenuti dal G. per costringere le donne alla prostituzione.

Il ricorso va quindi respinto.

Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Considerato il contenuto dell’impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

PQM

La Corte Suprema di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell’art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p. manda alla cancelleria per trasmettere copia della sentenza al direttore dell’istituto penitenziario territorialmente competente.

Roma, 20/12/2004.


Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2005.




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